Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 15-07-2011, n. 28066 Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GUP presso il Tribunale di Larino in data 3 marzo 2010, ha emesso sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato, nei confronti N.G., imputato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perchè illecitamente deteneva con fine di cessione a terzi complessivi grammi 30 di cocaina occultati all’interno di un cassetto del mobile porta televisore dell’appartamento in uso allo stesso N., accertato in Campomarino (CB) in data 11.09.2008.

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Larino ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza, perchè la motivazione posta alla base della pronuncia è scollegata dagli elementi probatori in possesso del giudice: sarebbe stato affermato che nel caso in esame l’elemento ponderale della sostanza stupefacente non era accompagnato da nessun altro elemento sintomatico della destinazione ad un uso non esclusivamente personale, quando invece dall’esame del fascicolo era possibile vedere la fotografia degli involucri di cocaina sequestrati in casa dell’imputato, uno di 0,196 grammi ed uno di 18,3 grammi netti: il più piccolo, si presentava come una confezione di plastica bianca chiusa (termosaldata) mentre il secondo – contenente la quantità maggiore – era avvolto in una confezione di plastica bianca che presentava un ritaglio circolare su uno dei lembi. Sarebbe quindi evidente che il N., dopo aver acquistato cocaina aveva iniziato a confezionare dosi singole ritagliando la dose piccola dall’involucro più grande. Invece il giudice non avrebbe fornito motivazione su tale punto, proprio in relazione all’elemento del ritaglio evidenziato nella busta più grande ed anzi avrebbe affermato, erroneamente, che "non sono stati rinvenuti strumenti atti al confezionamento della sostanza, o denari o altro che potesse consentire di collegare la sostanza rinvenuta ad un’attività di spaccio".

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve avere ad oggetto la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal P.M. (Cfr. Sez. 5, n. 14253 del 4/4/2008, Pm in proc Piras, Rv. 239493). La motivazione del giudice ha preso le mosse da un principio condivisibile (la non univocità di significato del solo dato ponderale), ma ha poi omesso di esaminare l’aspetto relativo alle modalità di confezionamento dell’unica dose di modeste dimensioni rinvenuta, raffrontandola con la busta più grande, contenente il quantitativo maggiore di droga.

Per tali motivi la sentenza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Larino per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Larino (Ufficio GUP), per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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