T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 1252 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Il dott. F.F. è un funzionario dipendente della Provincia di Grosseto, presso la quale svolge da anni incarichi dirigenziali.

Con i ricorsi in epigrafe ha impugnato i provvedimenti con cui il predetto Ente prima ha avviato la procedura di selezione per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente presso il Dipartimento Sviluppo sostenibile (procedura alla quale il predetto ha partecipato), poi ha individuato quale soggetto selezionato il dott. A.L., affidandogli infine gli incarichi di Direttore del Dipartimento Sviluppo sostenibile e, ad interim, di Dirigente dell’Area Promozione economica.

Contro tali provvedimenti il dott. F. ha formulato censure di violazione di legge (in particolare dell’art. 19 comma 6 del T.U. n. 165/2001) e del Regolamento provinciale per le selezioni del personale.

2) La Provincia di Grosseto si è costituita in entrambi i giudizi formulando eccezioni di inammissibilità dei ricorsi e chiedendone comunque la reiezione perché infondati.

Nel giudizio sul ricorso n. 252/2011 si è costituito anche il dott. A.L., che ha eccepito l’inammissibilità del gravame, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale su almeno parte degli atti impugnati e l’infondatezza nel merito delle censure avversarie.

3) Tutte le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza del 22 giugno 2011, in cui entrambe le cause sono passate in decisione.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi sui ricorsi n. 2280 del 2010 e n. 252 del 2011 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2.1) Con il ricorso n. 2280/2010 il dott. F.F. ha impugnato la determina dirigenziale n. 3017 dell’1/10/2010 con cui è stato approvato lo schema di "avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente presso il Dipartimento Sviluppo Sostenibile".

Tale provvedimento richiama la deliberazione G.P. n. 110 del 22/7/2010 di approvazione del piano occupazionale annuale e triennale, in cui è stata prevista la copertura del posto in questione; a sua volta la deliberazione citata richiama la precedente deliberazione G.P. n. 38 del 22/3/2010 con cui è stata approvata la nuova macrostruttura della Provincia di Grosseto, articolata in tre Dipartimenti uno dei quali denominato "Sviluppo sostenibile".

2.2) Nel ricorso si deduce l’illegittimità della determina dirigenziale impugnata, in via principale, perché riferita ad un’assunzione disposta violando le specifiche previsioni di cui all’art. 19 comma 6 del T.U. n. 165/2001; in via secondaria, perché contrastante con la deliberazione G.P. n. 38 del 22/3/2010, nella parte in cui questa ha previsto la riduzione del numero delle figure dirigenziali.

La Provincia di Grosseto, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un atto non concretamente lesivo, posto che il pregiudizio lamentato dal ricorrente troverebbe origine nelle presupposte deliberazioni G.P. nn. 38/2010 e 110/2010, non impugnate e ormai non più impugnabili.

2.3) L’eccezione è fondata, quantomeno con riferimento alla deliberazione G.P. n. 110/2010 (pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni in data 26/7/2010). Nell’allegato 2 a tale delibera (riguardante il "Fabbisogno di personale per struttura organizzativa e modalità di assunzione anni 20102012") è contenuta, per quanto concerne il Dipartimento Sviluppo sostenibile, la previsione (pag. 6) dell’assunzione di un dirigente mediante "selezione pubblica per assunzione a termine ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000"; nell’allegato 3 ("Relazione della Direzione generale – dati ed indicatori rilevanti per la definizione del piano occupazionale annuale e triennale") è contenuta nella parte III (riguardante "Il fabbisogno di personale") una tabella che prevede l’assunzione di un dirigente presso il dipartimento in questione, nonché di altro personale (non dirigenziale) distinto per le quattro aree ricomprese nel medesimo dipartimento; risulta dunque chiaro che il dirigente da assumere è quello posto a capo del dipartimento stesso, perché se l’assunzione avesse riguardato il dirigente di un’area, l’indicazione sarebbe stata riferita all’area di destinazione e non al dipartimento.

Dunque la scelta di assumere con contratto a tempo determinato un dirigente presso il Dipartimento Sviluppo sostenibile (anzi, il Dirigente del medesimo) era già esplicitata nella citata deliberazione G.P. n. 110/2010, rispetto alla quale la determina dirigenziale impugnata è mero atto esecutivo.

2.4) La mancata impugnazione del provvedimento presupposto, da cui trae origine il pregiudizio lamentato dal ricorrente, rende inammissibile l’impugnazione del provvedimento conseguenziale e dunque il ricorso n. 2280/2010.

3.1) Con il ricorso n. 252/2011 il dott. F.F. ha impugnato:

a) la determina dirigenziale n. 3017 dell’1/10/2010 (già impugnata con il precedente ricorso);

b) la determina dirigenziale n. 3997 del 27/12/2010 con cui sono state approvate le operazioni di selezione di un dirigente da assumere presso il Dipartimento Sviluppo sostenibile ed è stato disposto di procedere all’assunzione del dott. A.L.;

c) i decreti presidenziali nn. 309 e 310 del 30/12/2010 di conferimento al predetto, rispettivamente, dell’incarico di direzione del dipartimento in questione fino alla scadenza del mandato presidenziale in corso e dell’incarico ad interim di direzione dell’Area Promozione economica nell’ambito del medesimo dipartimento.

3.2) Il ricorso è inammissibile nella parte in cui impugna la determina dirigenziale n. 3017/2010 per le stesse ragioni illustrate con riguardo al ricorso n. 2280/2010.

3.3) È altresì inammissibile, per difetto di giurisdizione, nella restante parte, sussistendo in materia la giurisdizione del Giudice ordinario, a norma del primo comma dell’art. 63 del T.U. n. 165/2001, che recita: "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti… il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali…". Non trova invece applicazione, nel caso in esame, la previsione di cui al quarto comma della norma citata, che dispone: "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…".

In proposito è decisivo il richiamo alla giurisprudenza tanto del giudice ordinario, quanto del giudice amministrativo; si osserva al riguardo:

– le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che "in regime di impiego pubblico privatizzato, le relative controversie seguono, quanto al riparto di giurisdizione, le regole previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, essendo, quindi, attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte quelle inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, giacchè la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei…" (SS.UU. 26 febbraio 2010 n. 4648); ne consegue che "non si può derogare alla normativa di carattere generale, che attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle controversie concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali" nel caso di una procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato "che si attua mediante la valutazione dei titoli e dei colloqui con i candidati, senza attribuire punteggi, che non assume i caratteri della procedura concorsuale per l’assunzione, essendo assente il carattere essenziale della indicazione di una sceltagraduatoria" (SS.UU. 20 ottobre 2009 n. 22159, relativa a un incarico triennale di direttore tecnico del centro servizi telematici di un’università);

– il percorso seguito dalle Sezioni Unite è stato condiviso anche dal Consiglio di Stato che, nella sentenza della Quinta Sezione 6 ottobre 2009 n. 6093, si è occupato di selezioni pubbliche per la copertura di posti dirigenziali mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 TUEL; in quella decisione il giudice amministrativo d’appello ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene "che le procedure di conferimento di incarichi in base ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione non appartengano alle procedure concorsuali ed esulino, pertanto, dalla giurisdizione del giudice amministrativo", evidenziando come "dato comune ed indefettibile a tutte le procedure concorsuali è che esse si concludono con l’approvazione di una graduatoria di merito, che costituisce un vincolo per l’Ente che ha promosso la procedura concorsuale, nel senso che l’assunzione dei candidati deve seguire, entro il limite dei posti messi a concorso, l’ordine che i candidati hanno assunto nella graduatoria, una volta che la stessa sia stata definitivamente approvata"; nella sentenza citata il Consiglio di Stato ha evidenziato che nel caso sottoposto al suo esame "il conferimento degli incarichi dirigenziali non presuppone alcuna selezione attraverso procedure concorsuali, essendo disposto dal Sindaco con proprio provvedimento, previa valutazione dei requisiti culturali, professionali ed attitudinali ed in base ai curricula e dei titoli dei candidati. Il Comune ha svolto una mera selezione volta ad accertare l’idoneità professionale al posto da ricoprire fermo il conferimento fiduciario di un incarico di diritto privato"; di qui la declaratoria di difetto di giurisdizione.

La vicenda di cui si controverte nel presente giudizio presenta i medesimi caratteri evidenziati dalle pronunce giurisprudenziali appena richiamate; anche in questo caso la selezione è stata operata attraverso la valutazione dell’idoneità professionale dei candidati sulla base di titoli e colloqui che non hanno portato alla formulazione di una graduatoria: si tratta dunque di una selezione che non ha natura concorsuale.

Ne consegue che ogni questione relativa alla determina dirigenziale n. 3997 del 27/12/2010 ed ai decreti presidenziali nn. 309 e 310 del 30/12/2010 è sottratta alla cognizione di questo Tribunale amministrativo, rientrando nella giurisdizione dell’A.G.O. alla quale la causa va rinviata: si richiama in proposito la disposizione in tema di translatio iudicii di cui all’art. 11 comma 2 del codice del processo amministrativo.

3.4) In conclusione, il ricorso n. 252/2011 in parte va dichiarato inammissibile; per la restante parte va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo TAR.

4) Le spese dei giudizi riuniti vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:

a) dispone la riunione dei predetti ricorsi;

b) dichiara inammissibile il ricorso n. 2280/2010;

c) dichiara in parte inammissibile il ricorso n. 252/2011; per la restante parte dichiara il difetto di giurisdizione di questo TAR;

d) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese dei giudizi riuniti in favore sia della Provincia di Grosseto, sia del dott. A.L. nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre a CPA e IVA per ciascuna delle predette controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Riccardo Giani, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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