T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 1251 Strade pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Con deliberazioni n. 19 dell’11/2/2008 e n. 70 del 15/5/2008 il Consiglio comunale di Figline Valdarno ha, rispettivamente, adottato e approvato la "Variante urbanistica che interessa l’area adiacente e il tracciato stradale di collegamento tra la "Variante interna alla strada regionale n. 69 di Valdarno" e via "Argini Arno" nei pressi del Borro di Ponterosso". Tale variante è dichiaratamente finalizzata a risolvere alcuni problemi connessi con la realizzazione del nuovo tracciato della strada regionale n. 69 in riva sinistra d’Arno (alternativo all’originaria viabilità, che attraversa il capoluogo) e interessa anche terreni di proprietà dei sigg. R.F. e I.B..

Ritenendosi pregiudicati dal nuovo assetto urbanistico, i predetti hanno impugnato le deliberazioni citate mediante l’atto introduttivo del presente giudizio, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

2) Con deliberazione n. 42 dell’11/3/2009 la Giunta provinciale di Firenze ha approvato il progetto definitivo relativo a "Scheda regionale n. 13C – S.R. n. 69 "di Valdarno" variante esterna all’abitato di Figline Valdarno 2° stralcio 3° lotto", in relazione al quale i sigg. F. e B. avevano presentato osservazioni respinte in sede di controdeduzioni.

Con motivi aggiunti depositati il 12/5/2009 i predetti hanno quindi impugnato anche tale deliberazione provinciale (nonchè – per quanto occorrer possa – il decreto del Presidente della Provincia di Firenze n. 20 del 5.06.2007, con cui è stato approvato l’ "accordo di programma tra la Provincia di Firenze ed il Comune di Figline Valdarno per il finanziamento e la realizzazione della variante esterna all’abitato"), prospettando vizi di illegittimità derivata, di violazione di legge ed eccesso di potere; essi lamentano, in particolare, che il progetto in questione ha spostato il tracciato stradale originariamente previsto in direzione della loro proprietà, a distanza di soli 4 metri dalla loro abitazione e in posizione rialzata di molti metri rispetto al piano di campagna.

3) Ulteriori censure contro la citata deliberazione della Giunta provinciale sono state poi formulate con i motivi aggiunti depositati il 23/6/2009.

4) In data 12/1/2011 i ricorrenti hanno depositato un nuovo atto di motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione ai provvedimenti dirigenziali n. 3954 e n. 3955 del 14/12/2010 con cui la Provincia di Firenze ha decretato a favore della Regione Toscana l’esproprio, rispettivamente, di un terreno (foglio n. 21, particella n. 1255) di mq. 1565 di proprietà dalla ditta individuale F.R. e di due terreni (foglio n. 21, particelle nn. 1264 e 1265) di mq. 155 e mq. 45, di proprietà dei sigg.ri F.R. e B. I.. A sostegno dell’impugnazione i predetti hanno prospettato vizi propri dei provvedimenti impugnati e di illegittimità derivata dagli atti precedentemente gravati.

5) Sia la Provincia di Firenze, sia il Comune di Figline Valdarno si sono costituiti in giudizio ed hanno ampiamente controdedotto alle censure avversarie, formulando eccezioni di rito e chiedendo, comunque, la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti perché infondati.

6) Nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 questo Tribunale ha respinto, con ordinanza n. 132, la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

La Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1253 del 16 marzo 2011, ha accolto l’appello contro la citata decisione di primo grado.

7) Con motivi aggiunti depositati il 28/4/2011 i sigg. R.F. e I.B. hanno infine impugnato (prospettando vizi di illegittimità derivata e di difetto di motivazione) le deliberazioni nn. 1 e 2 del 14/1/2011 con cui il C.C. di Figline Valdarno ha approvato le varianti di revisione, modifica e aggiornamento del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, nella parte in cui confermano la localizzazione della strada di cui si controverte.

8) Tutte le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell’udienza dell’8 giugno 2011, in cui la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

1) Nel presente giudizio sono impugnati:

– gli atti del Comune di Figline Valdarno riguardanti l’assetto urbanistico del territorio comunale in rapporto con la prevista realizzazione del nuovo tracciato della strada regionale n. 69 "di Valdarno" in riva sinistra d’Arno (alternativo all’originaria viabilità, che attraversa il capoluogo), nella parte che investe terreni di proprietà dei ricorrenti in cui, in particolare, è ubicata la loro abitazione; terreni catastalmente distinti al foglio 21 particella 1255 (già 637) di proprietà dalla ditta individuale R.F. e al medesimo foglio 21 particelle 1264 e 1265 (entrambe già 935) di cui i sigg. R.F. e I.B. sono comproprietari;

– gli atti della Provincia di Firenze relativi all’approvazione del progetto definitivo della variante stradale in questione e alla conseguente procedura espropriativa in danno dei medesimi ricorrenti.

I predetti lamentano, in particolare, che il progetto approvato ha spostato il tracciato stradale, originariamente previsto a distanza di oltre 10 metri dalla loro proprietà, a soli 4 metri dalla loro abitazione e in posizione rialzata di molti metri rispetto al piano di campagna; con evidente pregiudizio in termini di vivibilità e di valore dell’immobile.

2.1) Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di rito formulate dalle Amministrazione resistenti, dando atto innanzitutto della rinuncia delle predette parti ad insistere sull’eccezione relativa alla irricevibilità del ricorso principale in relazione alla prospettata tardiva impugnazione della deliberazione consiliare di Figline Valdarno n. 70/2008; tardività insussistente, tenuto conto che la pubblicazione sul BURT risale al 18/6/2008 e che il ricorso è stato notificato in data 1/10/2008.

2.2) Un profilo di inammissibilità riguardante le censure relative alla particella 1255 (già 637) – che costituisce la parte di gran lunga più consistente della superficie da espropriare e la più significativa ai fini che qui interessano, fronteggiando l’abitazione dei ricorrenti – è stato sollevato dalle controparti in relazione alla circostanza che il vincolo preordinato all’esproprio sarebbe stato apposto su tale particella con la deliberazione C.C. n. 135 del 27/10/2005, mai impugnata. Con tale deliberazione sono state approvate "Varianti al Regolamento urbanistico a riconferma di previsioni per attrezzature e servizi di interesse pubblico…", con conseguente apposizione di vincoli preordinati all’esproprio; tra dette varianti figurava quella riguardante la strada regionale n. 69, in relazione alla quale era prevista l’espropriazione, a carico della ditta individuale F.R., della particella 637 del foglio 21 per una superficie complessiva di mq. 1220; nella relazione riguardante le NTA l’intervento è qualificato come "riconferma con modestissime modifiche" della variante già progettata, con previsione di "una fascia di rispetto stradale di 10 mt. a destra e a sinistra del bordo stradale, all’interno della quale potranno avvenire ulteriori modifiche dettate dal progetto definitivo ed esecutivo. All’interno di tale "fascia di rispetto stradale", oltre alla sede viaria principale, si collocheranno anche i raccordi per raggiungere edifici adiacenti, in particolare i complessi edilizi… "F."…".

La tesi delle Amministrazioni resistenti è che la mancata impugnazione della citata deliberazione consiliare n. 135/2005, che ha definito l’assetto urbanistico relativo alla particella 637, rende inammissibili tutte le censure, proposte con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, contro i provvedimenti successivi (a partire dalla deliberazione consiliare n. 70/2008, che ha esteso il vincolo espropriativo alla particella 935) comunque riguardanti la disciplina urbanistica che trae origine dalle scelte operate nel 2005.

Il Collegio osserva in proposito che tali scelte non necessitavano di immediata impugnazione perché non risultavano immediatamente lesive per i ricorrenti. Premesso che le previsioni espropriative contenute nella deliberazione n. 135/2005 relativamente alla particella 637 riguardavano una superficie inferiore di oltre il 20% rispetto a quella poi oggetto del decreto di esproprio del 2010 (mq. 1220 contro mq. 1565), dalla cartografia allegata alla deliberazione stessa non emergevano previsioni direttamente ed inequivocamente lesive per gli interessati; e la formulazione delle nuove NTA non forniva indicazioni diverse, tenuto conto che la previsione di una fascia impropriamente definita "di rispetto stradale" non era di per sé pregiudizievole per i sigg. F. e B. e che la previsione relativa ai raccordi per raggiungere l’abitazione di proprietà dei predetti, inclusa in detta fascia, poteva essere letta come una garanzia delle distanze. Una volta, però, che successivi provvedimenti hanno dato concretezza a quanto deliberato nel 2005, in senso ritenuto pregiudizievole per i ricorrenti, era onere di questi ultimi impugnare anche la citata deliberazione consiliare n. 135/2005 che costituiva il presupposto delle scelte successivamente operate: presupposto – a cui fa, tra l’altro, espresso e ripetuto riferimento la deliberazione G.P. n. 42/2009 impugnata con i motivi aggiunti depositati il 12/5/2009 – che manifestava la sua lesività per effetto dell’adozione degli atti conseguenti e applicativi.

La mancata impugnazione della deliberazione C.C. n. 135/2005 determina conseguentemente l’inammissibilità:

A) delle censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio con specifico riferimento:

– al motivo n. 1) in cui si contesta (sotto i profili del mancato avviso di avvio del procedimento rispetto alla particella 637, nonché del difetto di istruttoria e di motivazione) la previsione, nella cartografia allegata all’impugnata deliberazione C.C. n. 70/2008, di una fascia di rispetto di 10 metri per lato della strada configurabile come vincolo espropriativo; contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti tale fascia non è stata introdotta per la prima volta con la deliberazione citata, bensì con la precedente n. 135/2005, non impugnata;

– al motivo n. 2) in cui si contesta che la variante approvata nel 2008 presuppone l’esistenza di una previsione urbanistica (relativa al nuovo tracciato della strada regionale n. 69) contenuta nel Regolamento urbanistico approvato nel 2000 e decaduta alla scadenza del quinquennio, senza che la variante medesima possa configurarsi come reiterazione del vincolo scaduto; in realtà, però, le previsioni relative al tracciato stradale in questione sono state confermate con la citata deliberazione n. 135/2005, anche ai fini della reiterazione dei vincoli espropriativi;

B) delle censure formulate nei motivi aggiunti depositati il 12/5/2009 contro la deliberazione G.P. n. 42/2009 di approvazione del progetto definitivo del tracciato stradale in questione, con specifico riferimento:

– al motivo n. 1), in cui si prospetta il vizio di illegittimità derivata dall’illegittimità della deliberazione C.C. n. 70/2008 (nella parte ovviamente riguardante la strada regionale n. 69 e dunque la particella 637);

– al motivo n. 2), in cui si contesta la scelta di spostare il tracciato stradale a filo del limite esterno della fascia di rispetto in direzione della proprietà dei ricorrenti, in contrasto con lo strumento urbanistico del Comune di Figline Valdarno; il prospettato contrasto in realtà non è ravvisabile, tenuto conto che proprio la deliberazione consiliare n. 135/2005, nell’introdurre la citata fascia di rispetto, ha espressamente previsto che al suo interno potevano essere introdotte "ulteriori modifiche dettate dal progetto definitivo ed esecutivo".

2.3) Le Amministrazioni resistenti hanno anche eccepito la tardività dell’impugnazione, proposta con i motivi aggiunti depositati il 12/5/2009, del decreto del Presidente della Provincia di Firenze n. 20/2007, con cui è stato approvato l’ "accordo di programma tra la Provincia di Firenze ed il Comune di Figline Valdarno per il finanziamento e la realizzazione della variante esterna all’abitato"; secondo la difesa della Provincia di Firenze, inoltre, la conseguente irricevibilità si rifletterebbe, in termini di inammissibilità, sull’impugnazione della deliberazione G.P. 42/2009.

L’eccezione è infondata, tenuto conto che l’atto di approvazione dell’accordo di programma non si configura come provvedimento lesivo per i ricorrenti (e non a caso risulta dichiaratamente impugnato "per quanto occorrer possa"), essendo sostanzialmente finalizzato a coordinare gli interventi relativi alla realizzazione della variante esterna alla S.R. 69, ripartendo le competenze tra gli enti coinvolti.

3.1) Occorre a questo punto precisare quanto segue: come precedentemente rilevato, la mancata impugnazione della deliberazione consiliare n. 135/2005 si riflette negativamente, determinandone l’inammissibilità, sulle censure che, pur formulate in rapporto a successivi provvedimenti, si riferiscono comunque alle scelte che hanno introdotto le cosiddette "fasce di rispetto" e ne hanno previsto, sia pure in termini generici, l’utilizzabilità ai fini della localizzazione del tracciato stradale; ciò non vale, però, per quanto riguarda le censure che investono le modalità di esercizio del potere così attribuito alle Amministrazioni resistenti; in altre parole, se la mancata impugnazione del provvedimento presupposto preclude la possibilità di rimettere in gioco le scelte urbanistiche di fondo, resta comunque censurabile il modo con cui tali scelte hanno avuto concreta attuazione. Ci si riferisce, in particolare, alle censure (motivi aggiunti nn. 3 e 4 depositati il 12/5/2009 e n. 9 depositato il 23/6/2009) in cui, per quanto riguarda la scelta di spostare il tracciato stradale al limite della fascia di rispetto in direzione della proprietà dei ricorrenti, si contestano il difetto di motivazione, la contraddittorietà, la mancata valutazione dei diversi interessi coinvolti, nonché la disciplina sulle distanze tra le costruzioni.

3.2) In sede di esame delle predette censure è necessario puntualizzare sinteticamente quanto segue:

– il contestato spostamento del tracciato stradale a ridosso della proprietà dei ricorrenti è stato disposto con l’impugnata deliberazione G.P. n. 42/2009, di approvazione del progetto definitivo relativo a "Scheda regionale n. 13C – S.R. n. 69 "di Valdarno" variante esterna all’abitato di Figline Valdarno 2° stralcio 3° lotto"; precedentemente la strada risultava localizzata ad oltre 10 metri di distanza dall’abitazione dei ricorrenti, in posizione mediana tra quest’ultimo immobile e l’edificazione frontistante (insediamento abitativo "Gaglianella" o "ex Cooper Chianti"); tale circostanza non è contestata e risulta chiaramente evidenziata nelle planimetrie di progetto (si veda, tra gli altri, il doc. 24 prodotto dai ricorrenti);

– a seguito della modifica progettuale apportata nel 2009 la distanza del tracciato previsto dall’abitazione dei sigg. F. e B. è ridotta a circa 5 metri e la sua realizzazione è prevista ad una quota superiore di oltre 3 metri rispetto al piano terreno della predetta abitazione; anche queste circostanze non sono sostanzialmente contestate e trovano conferma, tra gli atti più recentemente acquisiti al giudizio, nei doc.ti nn. 57 depositati dai ricorrenti il 28/4/2011, ma anche nella planimetria doc. 20 depositata dal Comune resistente il 27/4/2011;

– le osservazioni presentate dai ricorrenti il 27/10/2008 per contrastare la nuova scelta progettuale (indiscutibilmente penalizzante rispetto alla precedente) sono state respinte dalla Provincia di Firenze facendo riferimento alla circostanza che "il Comune di Figline, con espressa comunicazione ha richiesto… lo spostamento del tracciato rispetto al progetto originario al fine di allontanarlo "per quanto possibile dall’insediamento abitativo cd "Gaglianella" o "ex COOPER Chianti", tale spostamento risulta all’interno della fascia di rispetto stradale previsto dallo strumento urbanistico e confermato nelle varianti…"; detta richiesta risulta effettivamente formulata dal Comune resistente con una nota sindacale del 23/12/2004 in cui si evidenzia che il tracciato di progetto andava a sovrapporsi ad un’area adibita a parcheggio nell’area dell’insediamento residenziale di cui sopra.

3.3) È indubbio che la disciplina urbanistica dell’area interessata dalla nuova strada, come modificata nel 2005, consentiva alla Provincia di Firenze di localizzare il tracciato all’interno delle fasce di rispetto; tuttavia, a fronte di un progetto originario che situava il tracciato in posizione equidistante tra le abitazioni poste ai due lati, una modificazione di tale localizzazione imponeva un onere motivazionale tanto più consistente quanto maggiore fosse il pregiudizio arrecato alla proprietà "avvicinata" dalla strada. Nel caso in esame lo spostamento è stato previsto quasi al limite esterno della fascia di rispetto in direzione della proprietà dei ricorrenti: ne consegue che tale scelta doveva trovare il supporto di una motivazione congrua e dunque idonea a legittimare il sacrificio imposto alla proprietà interessata. La motivazione della scelta è riferita all’esigenza di salvaguardare un parcheggio realizzato nell’area dell’insediamento "ex COOPER Chianti". Premesso che la nuova strada non può essere realizzata se non sacrificando qualcuno degli interessi riconducibili alle proprietà poste lateralmente rispetto al tracciato e tenuto conto che in materia va riconosciuta all’amministrazione procedente (in questo caso la Provincia di Firenze) un ampio potere discrezionale, il Collegio ritiene che la scelta operata nel caso in esame sia stata supportata da adeguata (ancorché sintetica) motivazione, a sua volta fondata su una non irragionevole comparazione degli interessi contrapposti; in particolare, la decisione di privilegiare la conservazione di un parcheggio già esistente corrisponde non solo all’interesse dell’insediamento "ex COOPER Chianti", ma anche ad una indubbia esigenza di interesse pubblico, interessi che (cumulativamente considerati) sono stati ritenuti dal Comune e dalla Provincia meritevoli di maggiore tutela rispetto all’interesse privato dei ricorrenti. È chiaro che era possibile scegliere soluzioni alternative, quale quella graficamente rappresentata nell’elaborato n. 7 depositato in giudizio dai ricorrenti il 28/4/2011; la diversa scelta di sacrificare una proprietà privata per mantenere un’opera di urbanizzazione a servizio di un consistente insediamento non appare però né immotivata, né irragionevole: e ciò a prescindere anche da ogni questione relativa alle "compensazioni" che il Comune resistente ritiene di avere già riconosciuto ai ricorrenti con deliberazione consiliare n. 68/2004 in relazione alla realizzazione della nuova strada (e che i ricorrenti medesimi ritengono invece del tutto inidonee a legittimare il sacrificio loro imposto).

In relazione a quanto sopra le censure esaminate risultano infondate.

3.4) Il Collegio ritiene invece fondata la censura, rubricata al n. 4) dei motivi aggiunti depositati il 12/5/2009, di violazione della disciplina sulle distanze tra le costruzioni, con specifico riferimento alla previsione di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 che impone una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. I ricorrenti sostengono in proposito (e non c’è contestazione sul punto) che la loro abitazione ha pareti finestrate in direzione del muro di contenimento della strada da realizzare, distante meno dei 10 metri prescritti.

In proposito si osserva quanto segue:

– come evidenziato al precedente punto 3.2), la realizzazione della nuova strada è prevista ad una quota superiore di oltre 3 metri rispetto al piano terreno dell’abitazione dei ricorrenti; ciò presuppone la realizzazione di un rilevato artificiale e di muri di contenimento, come risulta chiaro dalla planimetria doc. 20 depositata dal Comune resistente il 27/4/2011;

– la giurisprudenza è orientata a ritenere che il muro di contenimento tra due aree poste a livello differente va considerato costruzione, se il dislivello deriva dall’opera dell’uomo o è stato artificialmente accentuato, come nel caso in esame; in quanto costruzione, esso è soggetto all’osservanza delle norme sulle distanze (cfr. Cass. Civile, sez. II, 22 gennaio 2010 n. 1217; TAR Marche 10 febbraio 2009 n. 18);

– contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti la disciplina delle distanze ex D.M. n. 1444/1968 è applicabile anche ai beni e alle opere pubblici, secondo quanto affermato (tra l’altro con specifico riferimento alle distanze tra pareti finestrate ex art. 9) dal TAR Liguria, sez. I, nella recente sentenza 26 marzo 2010 n. 1235 che richiama (oltre a precedenti del medesimo Tribunale) la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2000 n. 5907; e d’altra parte, tenuto conto che la norma citata è volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienicosanitario ed è perciò ineludibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 novembre 2010 n. 7731 e 5 dicembre 2005 n. 6909; TAR Toscana, sez. III, 4 dicembre 2001 n. 1734) non si vede perché le opere pubbliche dovrebbero sottrarsi alla sua osservanza;

– perché debba trovare applicazione il citato art. 9 in tema di "pareti finestrate" è sufficiente che sia tale anche una sola delle due pareti frontistanti (TAR Milano, sez. IV, 19 maggio 2011 n. 1282): e questo è proprio il caso di cui controverte, in cui la norma in questione risulta dunque violata.

4) Il vizio riscontrato al punto precedente determina l’illegittimità della deliberazione G.P. n. 42/2009 di approvazione del progetto definitivo relativo alla S.R. n. 69 "di Valdarno" – variante esterna all’abitato di Figline Valdarno 2° stralcio 3° lotto (impugnata con i motivi aggiunti depositati il 12/5/2009); nonché, in via di illegittimità derivata, del decreto di esproprio n. 3954 del 14/12/2010 e del connesso avviso di immissione in possesso (impugnati con i motivi aggiunti depositati il 12/1/2011); e ancora delle deliberazioni del C.C. di Figline Valdarno nn. 1 e 2 del 14/1/2011 (impugnate con i motivi aggiunti depositati il 28/4/2011) nella parte in cui confermano la localizzazione della strada di cui si controverte. Tutti i predetti provvedimenti vanno conseguentemente annullati, restando assorbite le ulteriori censure dedotte contro di essi.

5) Se l’interesse principale dei ricorrenti è certamente volto a censurare le scelte operate dalle Amministrazioni resistenti in relazione al terreno su cui insiste la loro abitazione (particella 1255, già 637), i predetti hanno comunque impugnato anche tutti gli atti riguardanti i terreni catastalmente identificati al foglio 21 particelle 1264 e 1265 (entrambe già 935) di cui i sigg. R.F. e I.B. sono comproprietari. In proposito si osserva quanto segue:

– i terreni in questione sono interessati dagli interventi relativi alla viabilità locale connessi con la realizzazione della variante interna alla strada regionale n. 69 "di Valdarno";

– le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti sono in realtà per la gran parte mirate contro le scelte relative al nuovo tracciato stradale e ai conseguenti effetti sulla particella 1255, già 637;

– in ogni caso l’annullamento della deliberazione G.P. n. 42/2009 non può che investire l’intero (e unitario) progetto relativo alla S.R. n. 69 "di Valdarno" – variante esterna all’abitato di Figline Valdarno 2° stralcio 3° lotto e dunque anche la viabilità secondaria che dalla rotatoria in corrispondenza di via Comunità Europea si collega a via Argini Arno (per realizzare la quale sono stati espropriati i terreni dei ricorrenti di cui alle particelle citate, per complessivi mq. 200);

– l’annullamento per illegittimità del provvedimento presupposto determina l’illegittimità in via derivata e comporta dunque l’annullamento anche del decreto di esproprio n. 3955 del 14/12/2010 e del connesso avviso di immissione in possesso (impugnati con i motivi aggiunti depositati il 12/1/2011).

6) Per completezza, resta da esaminare il terzo motivo proposto con l’atto introduttivo del giudizio contro la "Variante urbanistica che interessa l’area adiacente e il tracciato stradale di collegamento tra la "Variante interna alla strada regionale n. 69 di Valdarno" e via "Argini Arno" nei pressi del Borro di Ponterosso" approvata con deliberazione C.C. n. 70/2008. Tale censura risulta riferita non alla disciplina urbanistica riguardante la particella 1255 (già 637), ma piuttosto alla viabilità secondaria che coinvolge le particelle 1264 e 1265 (già 935) e il percorso lungo il quale dovrebbero essere aperti i nuovi accessi alla proprietà dei ricorrenti. Le relative censure risultano peraltro formulate in termini generici e trovano puntuali controdeduzioni nel doc. 22 depositato dalla Provincia il 21/1/2011. Il motivo va dunque superato e ciò porta a respingere l’impugnazione proposta con l’originario ricorso.

7) La complessità delle questioni trattate (evidenziata anche dai diversi orientamenti espressi in sede cautelare) induce a ritenere sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti successivamente depositati:

a) respinge l’azione impugnatoria proposta con l’atto introduttivo del giudizio;

b) accoglie l’impugnazione proposta con i motivi aggiunti depositati il 12/5/2009 contro la deliberazione G.P. n. 42 dell’11/3/2009, che conseguentemente annulla;

c) accoglie l’impugnazione proposta con i motivi aggiunti depositati il 12/1/2011 contro i decreti di esproprio nn. 3954 e 3955 del 14/12/2010 (e i connessi avvisi di immissione in possesso), che conseguentemente annulla;

d) accoglie l’impugnazione proposta con i motivi aggiunti depositati il 28/4/2011 contro le deliberazioni del C.C. di Figline Valdarno nn. 1 e 2 del 14/1/2011, che conseguentemente annulla nelle parti in cui confermano la localizzazione della strada di cui si controverte;

e) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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