Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-07-2011, n. 28051 Sospensione condizionale concedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 17 dicembre 2009, e depositata il 29 gennaio 2010, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora, ha condannato R.M., per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72, la pena pecuniaria pari ad Euro 200,00 di ammenda;

che l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, il secondo dei quali proposto in via subordinata al rigetto del primo;

che, con il primo, censura la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., in relazione alla richiesta di prescrizione dei reati edilizi contestati; e, con il secondo, chiede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena;

che, con il primo mezzo, il ricorrente si duole del cattivo governo dei criteri di valutazione delle prove e della apodittica e preconcetta svalutazione di quelle testimoniali, rispetto a documenti di dubbia datazione (alcune fotografie); che, con il secondo, lamenta il danno subito dal proprio assistito per la concessione della sospensione della pena per una condanna a pena pecuniaria di lievissima entità.

Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha ampiamente e coerentemente motivato in ordine alle contraddittorie risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio;

che, infatti, da un lato, egli ha potuto collocare nell’anno 2004 i fatti materiali oggetto di contestazione, prendendo in esame le fotografie allegate all’istanza – avanzata a suo tempo dal ricorrente – di concessione edilizia per la ristrutturazione del fabbricato (e, precisamente in data 15 gennaio 2004) dalle quali risultava palesemente (e senza contestazione alcuna da parte ricorrente) l’assenza delle opere oggetto di accertamento giudiziale; e, da un altro, il giudice ha escluso la piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, con particolare riferimento alla data di realizzazione dei manufatti;

che a tale conclusione il primo giudice è pervenuto facendo valere la maggior forza dell’immagine fotografica rispetto al ricordo, necessariamente più labile, della dichiarazione testimoniale, ciò tanto più quando – come nella specie – uno dei due testi si è autoaccusato di avere eseguito le opere abusive (con ciò palesando il proprio interesse alla declaratoria di prescrizione) e l’altro abbia affermato la certezza del fatto temporale senza alcun dubbio critico, come è proprio dell’uomo comune e della difficoltà del ricordo del fatto remoto nel tempo;

che il quadro è stato corroborato anche da un sopralluogo all’esito del quale le opere (e, specialmente il muro in c.a.) è apparso di "recente" realizzazione (p. 5 sent.);

che, in buona sostanza, il ricorrente tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi (ispirati a minor rigore) da quelli adottati dal giudice di merito, che con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in ordine alla datazione del fatto fonte di responsabilità dell’imputato; che il secondo motivo di ricorso, invece, è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto affermato da questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27039 del 22/04/2010, Gentile e altri) e secondo cui "sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell’art. 162 c.p., con cui sia stata concessa d’ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. a), (Fattispecie di condanna alla pena dell’ammenda per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95, in cui la Corte ha precisato che l’iscrizione si risolve per l’imputato in un pregiudizio più grave del vantaggio costituito dall’esenzione, peraltro condizionata, dal pagamento dell’ammenda)";

che, nella specie, è palese lo svantaggio dell’imputato in relazione alla modestissima entità della pena pecunia ria inflitta;

che, di conseguenza, deve essere disposto il parziale annullamento della sentenza, senza rinvio, in quanto, alla luce del richiamato principio di diritto, questa Corte può disporre direttamente la modifica della pronuncia, nella parte ablata, disponendo l’eliminazione della previsione della sospensione condizionale della pena, come richiesto dal difensore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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