T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 1250 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1) Con decreto n. 811 del 31/10/2005 il Rettore dell’Università degli studi di Firenze ha costituito, tra le altre, la commissione giudicatrice del concorso a un posto di professore di prima fascia, settore Med/30 – Malattie apparato visivo presso la facoltà di Medicina e chirurgia del predetto Ateneo; di tale organo faceva parte il prof. E. R., ordinario presso la facoltà di Medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli.

Tra i partecipanti alla predetta procedura concorsuale figurava il dott. T.L., che in data 14/12/2005 ha presentato istanza di ricusazione nei confronti del prof. R. "a causa dell’esistenza di gravi ragioni di inimicizia personale del coniuge".

Il Rettore dell’Università di Firenze ha dapprima respinto l’istanza (provvedimento n. 79486 del 30/12/2005), poi, a fronte di un’ulteriore richiesta in tal senso, ha disposto, con decreto n. 95 del 27/3/2006, di sollevare dall’incarico in questione il prof. R..

1.2) Tale determinazione è stata impugnata dal predetto docente con ricorso presentato al TAR del Lazio e rubricato al n. 5276 del 2006. L’istanza cautelare contestualmente proposta è stata accolta dalla Sezione Terza di quel Tribunale con ordinanza n. 3532 del 22/6/2006, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 4841 del 2/10/2006.

La medesima Sezione Sesta del Consiglio di Stato, poi, con decisione n. 421 del 2/2/2007 ha accolto il ricorso per regolamento di competenza nel frattempo presentato dal controinteressato dott. T.L. (costituitosi in giudizio), dichiarando la competenza di questo TAR della Toscana sulla controversia de qua.

1.3) Il prof. E. R. ha quindi riassunto la causa davanti a questo Tribunale (con atto notificato alle controparti e depositato il 6/6/2007), reiterando le censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, l’Università degli studi di Firenze ed il Ministero dell’istruzione università e ricerca, nonché il controinteressato dott. L..

Ha proposto intervento ad adiuvandum il prof. C.A., dichiarato idoneo nella procedura concorsuale di cui si tratta, i cui atti sono stati approvati "con riserva" in relazione alla pendenza del ricorso in esame.

1.4) All’udienza del 25 maggio 2011 la causa è passata in decisione.

2) Le ragioni che hanno indotto il dott. T.L. a presentare istanza di ricusazione nei confronti del prof. E. R. e, poi, il Rettore dell’Università degli studi di Firenze ad accogliere tale istanza si riferiscono all’asserita "grave inimicizia" nei confronti dell’odierno controinteressato da parte della moglie del predetto docente, sorella di un ex collega di ateneo del dott. L. – il prof. A.R. – vincitore di un concorso per un posto di professore ordinario presso l’Università di Napoli a cui aveva partecipato lo stesso controinteressato, che aveva poi contestato l’esito della procedura promuovendo giudizi in sede di giurisdizione amministrativa e penale.

I riferimenti normativi richiamati nell’istanza di ricusazione (applicabili in via analogica anche alle commissioni di concorso, in quanto riconducibili al principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa) sono gli artt. 51 e 52 c.p.c., che prevedono l’obbligo di astensione del giudice (e la possibilità di sua ricusazione), in particolare, "se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori" (comma 1 n. 3). Tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta nell’art. 6 del D.M. 28 novembre 2000 (recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), in cui si legge: "Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero:… di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito…".

In ordine all’applicazione dell’obbligo di astensione per "grave inimicizia" la giurisprudenza ha precisato "che l’istanza di ricusazione di un componente della commissione di concorso deve essere necessariamente fondata su obiettive circostanze di conflittualità con il candidato istante, cui incombe l’onere di provare l’esistenza di comportamenti inequivoci e palesi di ostilità preconcetta del docente e non è desumibile, invece, da meri apprezzamenti soggettivi, vissuti a livello di percezione unilaterale. In particolare, la denunciata inimicizia grave, per essere rilevante ai fini della ricusazione di un membro della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del c.p.c., deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia, ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati" (così TAR Napoli, sez. II, 16 gennaio 2008 n. 224). Più in generale è stato precisato che la grave inimicizia "può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto se la detta inimicizia risulti, a sua volta, collegata a specifici fatti – direttamente attribuibili al ricusato – che l’abbiano resa manifesta" (Corte di Cassazione, sez. III, 20 ottobre 2006 n. 22540).

Nel caso in esame, come già detto, il presupposto della "grave inimicizia" nei confronti dott. T.L. sarebbe da attribuire alla moglie del prof. E. R. a causa dei contrasti, anche giudiziari, insorti tra il fratello di lei, prof. A.R., ed il controinteressato.

Si deve innanzitutto evidenziare che la "grave inimicizia" sembra più che altro ipotizzabile nell’ambito dei rapporti tra il R. e il L.. In linea di massima non si può comunque escludere che i contrastati rapporti tra due soggetti possano ingenerare una situazione di "grave inimicizia" (rilevante ai sensi delle norme precedentemente citate) nei confronti di uno di essi anche da parte della sorella dell’altro; ma, come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, ciò deve necessariamente estrinsecarsi in specifici fatti, atti o comportamenti idonei a manifestare in concreto l’esistenza di una simile situazione; in caso contrario si resta nell’ambito di una percezione soggettiva priva di valenza probatoria e dunque inidonea a legittimare l’applicazione di una norma che, in quanto comporta un’alterazione nel normale svolgimento della procedura concorsuale, va interpretata in senso restrittivo.

Nella presente vicenda manca qualsiasi elemento atto a dimostrare l’esistenza di un atteggiamento di "grave inimicizia" da parte della moglie del prof. E. R. nei confronti del dott. T.L.; nella memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato il 2/5/2007 si fa riferimento a "forti sentimenti di livore e animosità" da parte della sig.ra Anna R., quasi si trattasse di conseguenza inevitabile delle vicende che hanno coinvolto il fratello e l’odierno controinteressato, ma non si richiamano episodi utili a comprovare quanto affermato in via meramente deduttiva e comunque estranea al provvedimento impugnato.

In sostanza, dunque, l’affermazione secondo cui la moglie del ricorrente avrebbe "grave inimicizia" nei confronti del dott. L. risulta del tutto indimostrata; il decreto n. 95 del 27/3/2006 con cui il Rettore dell’Università di Firenze ha sollevato il prof. R. dall’incarico di componente della commissione di concorso di cui si tratta risulta quindi illegittimo per i vizi dedotti nel ricorso, che va perciò accolto.

3) La particolarità del caso induce a ritenere equo compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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