T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 1249

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato è stato revocato il contributo concesso alla ricorrente in relazione all’adozione di iniziative a favore dell’imprenditoria femminile.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento al mancato rispetto dei parametri occupazionali cui era subordinata la concessione del contributo.

Si tratta di controversia che riguarda l’inadempimento di un obbligo cui è subordinato il diritto a trattenere le somme erogate e dunque devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano infatti i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.

Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (così Consiglio di stato VI n° 465 del 2011).

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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