T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 1248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato è dovuto e vincolato, perché il ricorrente è stato condannato, con sentenza definitiva, per reati che inibiscono l’ingresso nel territorio nazionale, senza che all’Amministrazione possa essere consentito di valutare diversamente (nel senso di escluderla) la pericolosità sociale dello straniero.

Infatti l’art. 4 del D. Lgs. n° 286 del 1998 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato per reati diretti allo sfruttamento della prostituzione.

Come richiamato nel provvedimento impugnato, il ricorrente è stato condannato, in data 14 Dicembre 2007, dal Tribunale di Verona, con sentenza definitiva (depositata in giudizio dall’Amministrazione), anche per lo specifico reato di sfruttamento della prostituzione.

Ne consegue che il ricorrente non può in alcun modo ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto.

Non sussiste violazione del quinto comma dell’art. 5 del D. Lgs. n° 286 del 1998, che consente la valutazione di nuovi elementi sopraggiunti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno.

Infatti le circostanze sopravvenute di cui all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n° 286 del 1998 incidono sulla sopravvenuta possibilità di rilascio del permesso di soggiorno, ma non determinano la liceità di un ingresso nel territorio dello Stato che non è consentito (così TAR Veneto III n° 5506 e 6031 del 2010).

Essendo il provvedimento impugnato dovuto e vincolato, non sussistono i lamentati vizi di eccesso di potere.

Non sussiste violazione dell’art. 10bis sia perché l’Amministrazione ha valutato le memorie prodotte dal ricorrente (come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato), considerandole irrilevanti ai fini della posizione dello stesso, sia perché il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Essendo stato il provvedimento impugnato notificato al ricorrente in lingua italiana, conosciuta dallo stesso, in quanto presente in Italia dal Giugno 2002 (come si legge nella relazione della Questura di Verona depositata in giudizio) ed in lingua inglese, non sussiste violazione del diritto di difesa.

Il ricorso deve essere dunque rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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