Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-07-2011, n. 28048 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Avellino in composizione monocratica con sentenza dell’11/2/2010 ha condannato R.R., R.G. e C.M., al pagamento di Euro 6 mila di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 308 del 2001, art. 44 lett. a), e del reato p.p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, per aver iniziato, continuato ed eseguito, in difformità dal permesso di costruire i lavori di un fabbricato per civile abitazione alla loc. (OMISSIS) del comune di (OMISSIS), accertato il 24 novembre 2006.

Gli imputati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione per il seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale. Il giudice nel condannare gli imputati avrebbe riconosciuto che gli stessi hanno agito in virtù di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 115 del 2008, art. 11, e di quanto prescritto dal Regolamento comunale, in quanto lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 cm, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. n. 192 del 2005, e successive modificazioni; di contro, vanno considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è infatti consentita la deroga a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali. Inoltre gli imputati avevano presentato una richiesta in sanatoria, ed invece la commissione edilizia del comune aveva arbitrariamente sospeso la trattazione della pratica senza dare parere negativo: pertanto il silenzio della commissione non può essere interpretato come rifiuto.

Nel caso in esame sussistevano i requisiti per ottenere il permesso in sanatoria che ha come effetto principale l’estinzione della relativa fattispecie criminosa.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Quanto alla prima argomentazione difensiva, è bene precisare che il citato D.Lgs. n. 115 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) ha introdotto delle novità in materia di incentivi volumetrici, con disposizioni valide in quelle regioni che non abbiano già legiferato in materia. Infatti, per gli edifici di nuova costruzione, l’art. 11, comma 1, prevede che in presenza di una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica, certificata con le modalità di cui al D.Lgs. n. 192 del 2005, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino a un massimo di ulteriori 25 cm, per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm, per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti e il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari.

Peraltro la disposizione prevede espressamente che "è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonchè alle altezze massime degli edifici". Il comma 5 prevede inoltre che non siano in nessun caso derogabili le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

Risulta con ciò evidente che tali deroghe non possono essere considerate in maniera autonoma da parte dei proprietari e dei committenti l’opera edilizia, ma debbono invece trovare riconoscimento espresso da parte dell’ente comunale, attraverso le procedure autorizzatone disciplinate dalla legge. Tra l’altro, si deve aggiungere che nella parte motiva della sentenza impugnata il giudice di merito non ha affatto accertato che gli interventi in difformità parziale posti in essere dai ricorrenti avessero realizzato, attese le specifiche dimensioni, le citate condizioni essenziali all’eventuale invocabilità del decreto legislativo relativo al risparmio energetico.

Quanto all’invocata sanatoria, il giudice di merito ha fornito esaustiva motivazione delle ragioni per le quali la richiesta di permesso in sanatoria, presentata il 28 luglio 2008, e successivamente integrata con documentazione aggiuntiva in data 6 aprile 2009, debba intendersi rifiutata, in forza del disposto di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione.

Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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