Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 25944 Cooperative edilizie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’I.A.C.P. per la Provincia di Caserta agiva davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la restituzione del prestito concesso alla Cooperativa Edilizia Mirafiori per la costruzione di alloggi da realizzare in regime di edilizia sovvenzionata ex L. n. 60 del 1963 e in base ai provvedimenti conseguenti al sisma del 1980.

Si costituivano la Cooperativa e, ad adiuvandum, la socia D.S. G. ed eccepivano il difetto di legittimazione attiva dello I.A.C.P. e la non esigibilità del credito relativo alla restituzione del finanziamento prima del completamento delle fasi tecnico- amministrative e di collaudo (impugnato e quindi non ancora esecutivo). La D.S. eccepiva altresì la prescrizione del credito.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda ritenendo provato il finanziamento e infondate e non provate le eccezioni della società convenuta.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli che ha rilevato come in base al contratto di finanziamento la Cooperativa si fosse impegnata direttamente alla restituzione delle somme corrisposte dallo I.A.C.P. dopo l’ultimazione dei lavori senza nessun riferimento al collaudo o al trasferimento e frazionamento del debito ai soci.

Ricorre per cassazione la società cooperativa Mirafiori deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si difende con controricorso lo I.A.C.P. della provincia di Caserta.

D.S.G. ha proposto "controricorso ad adiuvandum" articolando due motivi di impugnazione.

Motivi della decisione

Su conforme richiesta del P.M. la Corte riunisce il ricorso principale a quello proposto dalla D.S. ritenendo che, nonostante la impropria denominazione di controricorso ad adiuvandum, quest’ultima ha proposto una impugnazione per cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli.

Il ricorso proposto dalla Cooperativa è inammissibile in quanto puramente assertivo e inteso a una riedizione del giudizio di merito aldilà della forma di impugnazione per difetto di motivazione che non trova alcuna specificazione nella parte illustrativa dell’unico motivo di ricorso. La Corte di appello ha respinto la tardiva, perchè proposta in appello, eccezione di difetto di legittimazione passiva dopo aver effettuato un chiaro riferimento al contratto di finanziamento da cui ha desunto che la società cooperativa Mirafiori assunse una obbligazione diretta di restituzione del finanziamento nei confronti dello I.A.C.P. decorrente dall’ultimazione dei lavori, svincolata dall’effettuazione o meno del collaudo e non condizionata dall’adempimento della ulteriore obbligazione di frazionamento millesimale della proprietà.

Il controricorso ad adiuvandum della D.S. pone in essere un atto irrituale in quanto come si è detto costituisce sostanzialmente un atto di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte di appello, e, nello stesso tempo, evidenzia il difetto di interesse all’impugnazione da parte della D.S. che in alcun modo può considerarsi soccombente in tale giudizio.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste solidalmente a carico delle parti ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso principale e il ricorso proposto dalla D.S.. Li dichiara inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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