Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, l’impresa M. s.p.a. impugnava la delibera del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di aggiudicazione definitiva alla società T. a r.l. della fornitura di n. 490 contatori per irrigazione, per un importo di euro 202.964,89, a conclusione di gara indetta con il criterio dell’offerta più vantaggiosa. Contestualmente, formulava domanda di risarcimento in forma specifica, con reintegrazione nella posizione di vincitore della gara o, in via subordinata, qualora la fornitura fosse stata già stata eseguita, per il ristoro in forma equivalente nella misura del 10 % dell’importo d’appalto, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria.

L’impugnazione era affidata a due motivi: il primo inerente alla violazione degli artt. 1.1, comma 3, lett. n) e 4 del disciplinare di gara, in correlazione all’art. 41 del Codice dei contratti pubblici, per non avere la T. s.r.l. comprovato il possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica; il secondo relativo al mancato possesso del banco di prova dei contatori, in quanto indicato nella disponibilità di altra ditta per la quale non era stata però spesa la facoltà di avvalimento.

Il Tribunale regionale con sentenza n. 1866 del 2010 riconosceva fondati entrambi i motivi, annullava l’atto di aggiudicazione e disponeva, in accoglimento della domanda risarcitoria, la reintegrazione dell’impresa M. nella posizione di aggiudicataria.

Ha proposto appello la T. s.r.l., che ha confutato le conclusioni del giudice territoriale e chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso in primo grado, con annullamento del contratto stipulato con la M. s.p.a. e la reintegrazione nella posizione del vincitore; in subordine il risarcimento del danno pari quantomeno al 20 % del valore del corrispettivo di fornitura, oltre interessi moratori.

Si è costituita in giudizio la M. s.p.a. opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica Valle del Liri.

In sede di note conclusive la soc. T. ha insistito nelle proprie tesi difensive.

All’udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) L’ appello è infondato.

2.1). La qui convenuta M. s.p.a. precisa che i motivi introdotti con il ricorso al Tribunale regionale non hanno investito il possesso da parte della T. s.r.l. del requisito di capacità economica e finanziaria (punto 1.1, n. 3 del disciplinare di gara), ma il difetto in capo a detta società del requisito di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria, prescritto al punto 1, lett. n) del predetto disciplinare ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale.

Ai fini del possesso di tale ultimo requisito il concorrente doveva dichiarare il fatturato specifico su forniture di apparecchiature similari a quelle oggetto di gara, realizzato negli ultimi anni.

In sede di appello la T. s.r.l. – premesso di non aver attivato, onde soddisfare il possesso dei requisiti di ammissione al concorso, alcuna procedura di avvalimento di altra impresa, secondo quanto consentito dall’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – sostiene di aver debitamente comprovato, secondo quanto prescritto dal punto 1.1. del disciplinare di gara e dall’art. 41, comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria tramite due dichiarazioni di primari istituti di credito.

Osserva il Collegio che, come eccepito dalla M. s.p.a., nella fattispecie di cui è controversia non viene il rilievo la prove il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 41 del Codice dei contratti pubblici ed afferenti alla capacita economica e finanziaria dei fornitori, ma il diverso requisito di capacità tecnica e professionale del fornitore che la disciplina di gara ha raccordato al fatturato specifico di apparecchiature similari a quelle oggetto della presente gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (2006,2007 e 2008) che non deve essere inferiore al doppio complessivo dell’appalto a base d’asta (punto 1,1, lett. n) del disciplinare).

Quanto a tale ultimo requisito, l’ odierna appellante non ha fornito alcun elemento documentale idoneo a comprovarne il possesso ai fini della valida partecipazione alla gara, ferma restando l’inidoneità della documentazione prodotta relativa al fatturato della soc. Elster, che è soggetto diverso dalla società che ha chiesto di partecipare alla gara, nei cui confronti che non è, inoltre, intervenuta alcuna dichiarazione di avvalimento secondo le modalità previste dall’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006.

2.2). L’accertata assenza in capo della T. s.r.l. del requisito afferente alla capacità tecnica e professionale in relazione al fatturato nel triennio per apparecchiature similari a quelle oggetto di fornitura integra di per sé condizione preclusiva per l’ammissione alla gara; ciò esime il collegio dall’esame di ogni altra questione introdotta in ricorso in ordine alla disponibilità del banco di prova della funzionalità dei contatori.

L’appello va, quindi, respinto,

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della M. s.p.a..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la T. s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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