Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-12-2011, n. 25937 Pensione privilegiata ordinaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che assumendo di essersi ammalato di pleurite nel corso del servizio militare di leva, E.L. ha proposto ricorso alla Sezione regionale per il Lazio della Corte dei conti al fine di ottenere la pensione privilegiata ordinaria a partire dal 1965;

che il giudice adito ha, però, accolto la domanda soltanto a far tempo dall’ aprile 1992, rigettandola nel resto per intervenuta prescrizione;

che l’ E. si è gravato alla Sezione giurisdizionale centrale, che ha tuttavia respinto l’appello in quanto il giudice a quo aveva fatto buon governo della normativa di settore, la quale escludeva la prescrizione del diritto alla pensione, ma non di quello ai singoli ratei, che si perdeva con il decorso di un quinquennio ai sensi del R.D.L. n. 295 del 1939, art. 2, come sostituito dalla L. n. 428 del 1985, art. 2;

che l’ E. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, sostenendo che con l’anzidetta decisione la Corte dei conti aveva finito col disapplicare il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 143, incorrendo così in eccesso di potere per invasione della sfera riservata al Legislatore;

che il Ministero della Difesa non ha svolto attività difensiva;

che tanto precisato e premesso, altresì, che diversamente da quanto sostenuto in memoria dal ricorrente non occorre integrare il contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale della Corte dei conti, che non è parte necessaria del presente giudizio, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno già più volte affermato che lo sconfinamento nel campo di attribuzioni del Legislatore costituisce un’ipotesi più che altro teorica, in quanto presupponendo che il giudice non applichi la norma esistente, ma un’altra da lui creata, postula l’esercizio di una vera e propria attività di produzione normativa, che è cosa ben diversa dalla mera interpretazione anche nel caso in cui la stessa finisca per sostanziarsi in un’opera creativa della volontà della legge nel caso concreto (v. da ultimo in tal senso C. Cass. nn. 2068 e 16242 del 2001);

che nel caso di specie la Corte dei conti si è limitata a richiamare la normativa di riferimento e ad applicarla secondo la lettura da essa ritenuta corretta;

che il ricorso dell’ E. va, pertanto, rigettato;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei Ministero della Difesa.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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