Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-12-2011, n. 25934 Fideiussione Obbligazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 9/3/2011, la spa Cassa di Risparmio in Bologna – Intesa San Paolo spa ha chiesto alla Corte di risolvere il conflitto negativo determinatosi a seguito delle sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena e dal Tribunale di Torino, che avevano declinato entrambi la giurisdizione sulla opposizione da lei promossa contro la cartella notificatale per l’adempimento della fideiussione prestata in favore della srl Uniedil. Mentre la spa Equitalia Nomos non ha svolto attività difensiva, il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 22 novembre 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura delle sentenze in conflitto, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che la Cassa di Risparmio ha prestato fideiussione per la srl Uniedil, che si era a sua volta proposta come assuntrice del concordato nella procedura fallimentare a carico della sas Italdecor di Furfaro Domenico. Omologato il concordato ed attuati i trasferimenti immobiliari previsti a favore della Uniedil, la cancelleria del Tribunale le ha richiesto di versare le relative imposte di registro già prenotate a debito.

La Uniedi non vi ha, però, provveduto e la cancelleria l’ha iscritta a ruolo unitamente alla Cassa di Risparmio, cui la Equitalia Nomos ha poi notificato la conseguente cartella di pagamento.

La Cassa di Risparmio l’ha impugnata sia davanti al Tribunale di Torino che davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena, sostenendo l’inefficacia della garanzia e l’inapplicabilità della procedura di riscossione esattoriale perchè trattandosi di un’entrata di natura privatistica, sarebbe stato necessario acquisire prima il prescritto titolo esecutivo.

Entrambi i giudici hanno però declinato la giurisdizione e la Cassa di Risparmio ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, precisando che da parte sua non aveva mosso nessuna contestazione sull’an o il quantum dell’obbligazione tributaria, ma soltanto sulla possibilità di esserne chiamata a rispondere e sulle modalità da seguire al riguardo.

Ciò posto e premesso, altresì, che il Ministero non ha preso posizione sul punto, ma si è limitato a rimettersi alle valuta-zioni della Corte, osserva i Collegio che con sentenze nn. 365 dei 1996, 10188 del 1998, 2655 del 2008 e 4319 del 2010 queste Sezioni Unite hanno statuito che pur se fra loro collegate, l’obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità sia oggettiva che soggettiva, con la conseguenza che la disciplina della prima non può refluire sulla seconda, per la quale continuano perciò a valere le normale regole, comprese quelle sulla giurisdizione. In applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla opposizione promossa dalla Cassa di Risparmio per motivi del tutto estranei al rapporto tributario fra la Uniedil e l’Amministrazione perchè completamente interni a quello civilistico fra la ricorrente e la creditrice. Non varrebbe in contrario replicare che per quest’ultima non sussisterebbe nessuna differenza fra il rapporto intercorrente con la Uniedil e quello intercorrente con la Cassa di Risparmio, che prestando la fideiussione, si sarebbe assunta il medesimo obbligo gravante sulla debitrice principale. L’obiezione non potrebbe essere infatti condivisa perchè come già osservato dalla citata C. Cass. n. 2655 del 2008, si tratta pur sempre di obblighi nettamente distinti per fonte e contenuto, afferendo quello della Uniedil al pagamento dei tributi da essa dovuti per effetto dei trasferimenti immobiliari ed attenendo, invece, quello della Cassa di Risparmio al versamento di una somma equivalente dovuta all’Amministrazione sulla base di una pattuizione contrattuale.

La sentenza n. 917, depositata dal Tribunale di Torino in data 9/2//2010, va pertanto cassata con rimessione delle parti davanti al predetto giudice.

Sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza n. 917/2010 del Tribunale di Torino, rimette le parti davanti ad esso e compensa per intero le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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