Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 18-07-2011, n. 28263 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Con sentenza in data 09.06.2011 la Corte di appello di Cagliari disponeva la consegna all’A.G. ceca di P.P., destinataria di mandato di arresto Europeo emesso il 07.01.2011 dal Tribunale della provincia di (OMISSIS) per l’esecuzione della pena di 125 giorni di reclusione applicata, con Delib. 19 aprile 2010, divenuta esecutiva, in sostituzione della pena del lavoro di pubblica utilità per 250 ore, inflitta per i reati di lesioni personali e intemperanza dal Tribunale predetto con sentenza definitiva del 24.05.2007. 2.- Propone ricorso la consegnanda, deducendo che:

a.- la Delib. 19 aprile 2010 è stata emessa in sua contumacia e senza che essa abbia avuto notizia del procedimento;

b.- essa ha stabile dimora in Italia.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il motivo relativo alla mancata conoscenza del procedimento è, invero, superato dalle garanzie offerte al riguardo dall’ordinamento ceco (p.306a del cod. pen. ceco), a mente della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. a).

Quanto al motivo sulla stabile dimora, si osserva, che, ai fini della invocata rifiutabilità della consegna del cittadino comunitario, la nozione di residente va determinata in modo che sia funzionale all’assimilazione dello straniero residente al cittadino, operata dall’art 4, n. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d’Europa, con la conseguenza che assume rilievo l’esistenza di un radicamento reale e significativo dello straniero in Italia, derivante dall’avere egli ivi istituito con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale la sede principale dei suoi interessi affettivi e professionali, con una scelta indicativa della volontà di stabile permanenza nel territorio italiano per un apprezzabile periodo di tempo (Cass. sentt. nn. 12665 e 17643 del 2008), laddove nella specie gli elementi addotti a comprova del radicamento della consegnanda in Italia (essa è ospite di una famiglia cui appartiene persona cui è sentimentalmente legata e non ha attività lavorativa) sono del tutto inidonei a dimostrare quella situazione oggettiva e soggettiva di stabile permanenza nel territorio, che può essere assimilata alla residenza.

L’autorità richiedente dovrà ovviamente dedurre dalla pena da scontare il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia dalla P. per effetto del MAE. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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