Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4441 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza in data 16 maggio 2011, l’Azienda Agricola B. di N. E. D. & C. s.s. chiedeva a questo Consiglio di Stato di nominare un Commissario ad acta affinché provvedesse, in vece del Ministero delle politiche agricole e forestali, ad accordare in proprio favore le provvidenze per i danni subiti alla produzione lorda vendibile dell’anno 2006, come individuate nell’ambito della proposta formulata dalla Regione Puglia con delibera di Giunta n. 180 del 10 febbraio 2011 ai sensi degli articoli 5 e 6 della l. 29 marzo 2004, n. 102.

L’azienda istante riferiva che la richiesta in questione era finalizzata a garantire la piena e corretta esecuzione delle sentenze di questo Consiglio 15 dicembre 2009, n. 7939 e 29 settembre 2010, n. 7205.

Alla camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 l’avvocato dell’azienda istante dichiarava di rinunciare alla domanda in epigrafe la quale deve, quindi, essere dichiarata improcedibile.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dà atto della rinunzia all’istanza in epigrafe e, conseguentemente, la dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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