Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 18-07-2011, n. 28260 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

T.C., ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma, emessa il 24 aprile 2011 in sede di giudizio di convalida deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

L’imputato ha proposto istanza di riesame avanti al Tribunale di Roma contro l’ordinanza della Corte di appello di Roma, emessa il 24 aprile 2011 in sede di giudizio di convalida, ed il Tribunale della libertà, con provvedimento 27 aprile 2011, ha qualificata l’istanza come ricorso per cassazione.

Vi è poi un ulteriore identica impugnazione, dello stesso ricorrente, rubricata al n. 18219, oggi riunita al n. 12 del ruolo.

Il difensore, con un unico motivo di impugnazione, ha prospettato l’insussistenza dell’esigenza cautelare posta alla base dell’ordinanza, e cioè il pericolo che l’arrestato possa sottrarsi alla consegna dandosi alla fuga.

Nelle more del procedimento, secondo quanto risulta agli atti, il giorno 20 maggio 2011 il T. è stato consegnato alla richiedente autorità dello Stato francese, circostanza questa che ha determinato una condizione di sopravvenuto difetto di interesse alla proposta impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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