Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante aveva chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Salerno, n. 777/2003, passata in giudicato, con cui era stato annullato il provvedimento rettorale che gli aveva negato il pagamento dello stipendio per i mesi di maggio e giugno 1984.

Sebbene a seguito del deposito di documentazione da parte dell’Università (mandato del 21 giugno 2004 di pagamento della somma relativa agli stipendi dei mesi di maggio e giugno 1984, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria) risultasse che il pagamento era stato effettuato, l’originario ricorrente in ottemperanza aveva lamentato l’inesatta quantificazione delle somme dovute.

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto entrambe le censure con riferimento alla quantificazione degli importi versati.

Sotto un primo profilo, infatti, l’infondatezza della doglianza secondo cui sulle rate stipendiali sarebbero state effettuate due volte le ritenute fiscali emergeva dalla circostanza, pacifica, che, non essendo stati corrisposti all’epoca gli stipendi dei mesi di maggio e giugno 1984, non erano state operate in detta epoca neppure le ritenute fiscali.

Quanto al preteso errore di calcolo di interessi e rivalutazione, nessun argomento concreto a sostegno dell’ assunto era stato prospettato (mentre l’amministrazione aveva chiarito le modalità di calcolo adoperate con nota depositata il 13 aprile 2005): in assenza di precise contestazioni, il profilo di doglianza doveva essere respinto.

La sentenza è stata appellata dall’originario ricorrente in ottemperanza, che ne ha contestato la fondatezza evidenziando che la quantificazione operata dall’Amministrazione era illegittima: del tutto apodittico appariva l’iter motivazionale seguito dal Tribunale amministrativo regionale con la appellata statuizione.

La sentenza doveva essere annullata in quanto, tra l’altro, non aveva tenuto conto che l’Amministrazione – nell’anno 1984- aveva sì omesso di corrispondergli la retribuzione per i mesi di maggio e giugno 1984, ma aveva effettuato le trattenute fiscali come se avesse erogato per intero la retribuzione annuale.

Ne conseguiva che l’Amministrazione era debitrice dei ratei lordi dei suddetti due mesi di stipendio; e che gli interessi legali e la rivalutazione dovevano applicarsi sui predetti ratei lordi (che peraltro corrispondevano alla somma assoggettata alla tassazione, con l’aliquota prevista ex lege per gli arretrati ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 25, comma 2, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

L’appellata Amministrazione non ha depositato difese scritte.

All’ udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Collegio – avuto anche riguardo alla circostanza che la domanda dell’appellante si fonda esclusivamente sulla produzione di parte – ha ordinato all’Ateneo il deposito di una complessiva relazione che desse atto delle seguenti circostanze:

1) se effettivamente nell’anno 1984 essa abbia effettuato le trattenute fiscali come se avesse erogato per intero la retribuzione annuale pur non avendo erogato i ratei di maggio e giugno 1984;

2) in ipotesi positiva al quesito suindicato, determini la modalità di corresponsione del credito e degli accessori tenendo conto delle deduzioni contenute nel ricorso in appello del F. ed eventualmente evidenziando le ragioni per cui la tesi prospettata dal medesimo non sia ritenuta accoglibile;

3)ogni altro atto, chiarimento o documento ritenuto utile ai fini della pronuncia sull’appello in esame.

L’Università ha ottemperato alla richiesta depositando una sintetica relazione e chiarendo che, nell’anno 1984 non era competente alla erogazione del trattamento economico all’appellante e che la interpellata Direzione provinciale del Tesoro ha comunicato di non disporre più della documentazione in quanto trasmessa al macero; eventuali elementi a comprova della prospettazione dell’appellante si sarebbero potuti trarre dalla produzione da parte di questi del Cud per l’anno 1984.

In ogni caso, essa aveva provveduto a calcolare le differenze retributive da erogare al F. in ipotesi di riscontrata fondatezza in fatto della pretesa da questi avanzata.

Con memoria depositata in data 24 febbraio 2011, il F. ha ribadito la propria tesi: come poteva evincersi dal "Modello 101" depositato in atti, l’Amministrazione era debitrice dei ratei lordi di stipendio per i mesi di maggio e giugno 1984 e gli interessi legali e la rivalutazione dovevano applicarsi sui predetti ratei lordi (che dovevano essere soggetti a tassazione una sola volta).

All’odierna pubblica udienza del 31 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1.L’appello è fondato e deve essere accolto, nei termini di cui alla motivazione che segue con conseguente riforma della appellata sentenza ed accoglimento dl ricorso di primo grado.

Posto che l’Amministrazione ha effettuato il dovuto pagamento della sorte (con mandato di pagamento del 21 giugno 2004), la domanda oggetto dell’odierna cognizione è limitata all’esatta quantificazione dell’importo dovuto all’appellante.

2. Anche all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, ed esaminato il modello "101" dall’appellante prodotto (in ordine al quale l’amministrazione non si è invece pronunciata), è emersa la fondatezza della tesi da questi avanzata in ordine alla circostanza che le trattenute tributarie dell’anno di imposta furono calcolate sull’importo tabellare dell’intero stipendio annuo, sebbene al F. non fosse stata erogata la retribuzione per i mesi di maggio e giugno 1984.

La disponibilità dell’Amministrazione espressa nella nota del 3 febbraio 2011 a versare all’appellante le somme a questi dovute, dovrà tenere conto della circostanza che l’Amministrazione, pur non avendo erogato all’appellante le rate stipendiali dei mesi di maggio e giugno 1984, effettuò le trattenute sull’intera retribuzione annua. Si dovrà pertanto procedere ad assoggettare la somma del bimestre all’applicazione dell’aliquota di legge in quanto retribuzione arretrata, detratta la somma che venne esatta (in relazione ai due summenzionati ratei nell’anno 1984 in realtà non erogati nel corrispondente periodo di imposta), calcolando sulle somme dovute interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, come richiesto nel ricorso.

Conclusivamente, il ricorso in appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza,va disposto che l’Amministrazione dovrà dare puntuale esecuzione al giudicato formatosi sulla decisione n. 777 del 2003 resa dal Tribunale amministrativo della Campania -Sede di Salerno- entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.

Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese processuali a cagione della complessità in fatto delle questioni devolute all’esame del Collegio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 9395 del 2007 come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, riforma nei termini di cui alla motivazione la sentenza appellata ed accoglie il ricorso di primo grado condannando l’amministrazione deve essere condannata a dare puntuale esecuzione al giudicato formatosi sulla decisione n. 777 del 2003 resa dal Tribunale amministrativo della Campania -Sede di Salerno- entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente decisione.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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