Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-12-2011, n. 25925 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 ottobre 2009 il consiglio di G.A. per la Regione Siciliana confermava il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione in quanto i provvedimenti impugnati erano espressione di apprezzamenti sia tecnici che amministrativi sull’esistenza dei presupposti in relazione alle istanze di rimborso delle spese sanitarie, avanzate da C.R. alla AUSL n. (OMISSIS) di Siracusa per i già avvenuti ricoveri suo e di sua moglie S. P. presso la clinica Universitaria i (OMISSIS), ove si erano recati per un consulto sulla grave patologia di costei, improvvisamente aggravatasi, e ove egli, che l’aveva accompagnata, era stato affetto da un disturbo che ne aveva determinato il ricovero. Quindi, in riforma della sentenza del TAR, respingeva nel merito il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti emessi dalla commissione regionale di Palermo con atti del 23 giugno e 6 agosto 1997 "perchè ricoveri non ammissibili alle deroghe D.M. 3 novembre 1989, art. 7, comma 2 e D.M. 30 agosto 1991, art. 1".

Ricorre per cassazione C.R.. Resiste l’AUSL.

Motivi della decisione

C.R. impugna il difetto di giurisdizione del G.O. sul diritto soggettivo perfetto alle cure all’estero a norma dell’art. 32 Cost., in caso di urgenza ed indifferibilità della prestazione, alla cui tutela era volta la sua istanza di rimborso non avendo potuto chiedere l’autorizzazione preventiva.

Il motivo, ammissibile poichè la questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di cassazione, purchè almeno una delle parti l’abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul punto – S.U. del 29 marzo 2011, n. 7097 – è fondato.

Costituisce infatti ormai ius receptum il principio secondo il quale la domanda dell’assistito dal Servizio sanitario nazionale di rimborso delle spese effettuate presso una struttura privata, senza preventiva autorizzazione, per cure o interventi asseritamente urgenti, pone come causa petendi una posizione creditoria correlata al diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, per sua natura non suscettibile di affievolimento (Sezioni Unite del 9 marzo 2007 n. 5402), mentre l’accertamento dell’esistenza delle ragioni di urgenza – tali, cioè, da comportare, per l’assistito, un pericolo di aggravamento della malattia, per scongiurare il quale la cura è prospettata come improcrastinabile – essendo rimesse ad un mero apprezzamento tecnico, e non di supremazia, della P.A., inidoneo ad affievolire il diritto dell’ assicurato (Sezioni Unite del 28 giugno 2006 n. 14848, 6 febbraio 2009 n. 2867), costituiscono il fondamento di merito della domanda (S.U. 13 luglio 2006 n. 15897, del 24 giugno 2005 n. 13548).

In accoglimento del ricorso va pertanto cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, a cui devono esser rimesse le parti per la verifica di merito circa l’effettiva ricorrenza dei motivi d’urgenza, se contestati dalla AUSL. Si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale competente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011
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