Cass. pen., sez. I 28-02-2008 (05-02-2008), n. 8986 Procedimento disciplinare nei confronti di detenuti e internati – Contestazione addebito – Atto del direttore del carcere – Delega al comandante di reparto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere rigettava il reclamo proposto dal C. contro la sanzione disciplinare inflittagli dal Consiglio di disciplina del carcere di Carinola il 10.1.2007.
Premesso che la competenza del giudice, nel caso di specie, si limitava all’accertamento della formale regolarità del procedimento disciplinare, osservava il magistrato che, sotto tale profilo, la censura formulata dal C. (ovvero, che la contestazione dell’addebito gli fosse stata fatta non, come previsto dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81 dal direttore del carcere in presenza del comandante di reparto, ma da questi, delegato dal direttore) era in fatto fondata, ma irrilevante giuridicamente, in quanto una censura sarebbe stata esperibile se la modalità di contestazione prescelta fosse stata inidonea ad informare l’incolpato – circostanza, questa, non verificatasi nella fattispecie, giacchè il detenuto aveva avuto ampia possibilità di difendersi in ogni fase della procedura.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il C., che denunciava vizio della motivazione.
La procedura inderogabilmente prevista dall’art. 81, a tutela del diritto di difesa, non poteva essere elusa nei termini indicati dall’ordinanza impugnata, anche perchè ne era compromesso l’intero iter del procedimento disciplinare, a conclusione del quale vi era stata solo una generica contestazione del fatto;
in pratica, egli non era mai stato sentito dal direttore, a sua difesa.
Il ricorso è infondato.
Le reiterate doglianze del C. si basano tutte, sostanzialmente, sul suo mancato contatto col direttore del carcere;
ma la indicazione, da parte della legge, di tale figura, sia nel momento di contestare il fatto, sia in quello di infliggere la sanzione, non è ricollegabile a principii di inderogabilità, essendo regola generale che un soggetto amministrativo possa delegare altri (nel medesimo suo ambito) o essere sostituito per impedimento da funzionario immediatamente sottoordinato;
quindi, quando il ricorrente lamenta che la contestazione sia stata fatta dal comandante di reparto e la sanzione inflitta in presenza non del direttore ma della sua vice, non individua alcuna ragione che abbia menomato il suo diritto di difesa – unico aspetto, poi, che possa essere sindacato da questa Corte (cfr. Sez. 1^, 21.11.2001, Camerino).
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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