Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4433 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’odierno appellante ha partecipato al concorso per soli titoli di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie, dei licei artistici e degli istituti d’arte indetto con d.m. 12 luglio 1989 venendo escluso ai sensi dell’art. 2, settimo comma, lett. c), del medesimo decreto avendo riportato una condanna a tre anni di reclusione;

Vista la sentenza n. 6271 in data 23 agosto 2005 con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione IIIbis, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, compensando le spese del grado del giudizio;

Visto il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 9019/06, con il quale l’appellante rileva che nelle more del giudizio di primo grado il provvedimento di esclusione è stato revocato, con provvedimento n. 1713 in data 2 giugno 1994, non comunicato e non prodotto in giudizio, a seguito della sua assoluzione con sentenza della Corte d’Appello in data 7 aprile 1993, confermata in Cassazione, chiedendo quindi la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio;

Ritenuto che l’appello debba essere accolto nella parte in cui si chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere sul ricorso di primo grado;

Ritenuto che l’appello non possa invece essere accolto nella parte relativa alle spese del giudizio in quanto il provvedimento di revoca è stato adottato sulla base di un fatto sopravvenuto, che evidentemente non inficia la legittimità del provvedimento impugnato, fondato su un presupposto (la condanna suddetta) all’epoca esistente;

Ritenuto che le spese del presente grado per le stesse ragioni debbano essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9019/06, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, in riforma della sentenza gravata, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso di primo grado; respinge per il resto.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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