Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 18-07-2011, n. 28249 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente B.P. impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione e offerta in vendita continuata di eroina a B.G..

Deduce:

1.- il vizio di motivazione sul riconoscimento di responsabilità, per: a.- l’omissione di adeguata risposta alle obiezioni circa il reale contenuto della conversazione intercettata fra l’imputato e il B., a fronte della non marginale discordanza fra le trascrizioni acquisite in atti;

b.- l’indebito. utilizzo di parti della predetta conversazione attinenti a fattispecie da cui l’imputato era già stato definitivamente assolto;

c – il travisamento della prova quanto all’affermazione che il prevenuto non aveva mai offerto spiegazioni alternative del contenuto della conversazione;

2- la mancanza di motivazione sul diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione alla indeterminatezza dei quantitativi di droga;

3.- il mancato adeguamento della pena ai nuovi minimi edittali conseguenti alla L. n. 49 del 2006.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso appare fondato (con conseguente assorbimento degli altri motivi). Con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, invero, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati; ben potendo, in presenza di tali presupposti, fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. Se, invece, la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche – per l’incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell’intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del suo contenuto o per altre ragioni – non può farsi a meno di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti (Cass. nn. 29350 del 2006, 35680 del 2005,21726 del 2004,22391 del 2003).

Nella specie, da un lato è fuori dubbio che le trascrizioni effettuate hanno dato luogo a difformità risolte in base a criteri di ordine essenzialmente esteriore (maggiore completezza) e, dall’altro, il contenuto della (unica) conversazione (ambientale), di tipo non diretto ma allusivo e collaterale, è stato già ritenuto dal primo giudice di non sicura decifrabilità per alcune parti (riguardanti i rapporti del B. con tale T.), tanto che al riguardo fu pronunciata assoluzione dell’imputato. Su tali punti il ricorrente ha rilevato che la Corte d’appello non ha giustificato nella sostanza la scelta del testo operata, negando l’esistenza stessa dei contrasti, e ha inoltre utilizzato nella motivazione alcuni dei passaggi, già ritenuti equivoci nella pronuncia di primo grado. Tali doglianze sono fondate, posto che la negatoria dell’esistenza dei contrasti si rivela assertiva, a fronte di quanto affermato dal primo giudice, e l’utilizzo di passaggi già ritenuti equivoci da quest’ultimo non poteva essere disgiunto da una congrua esplicazione della difformità valutativa. Le enunciate carenze non hanno eliminato l’area grigia che circondava ab origine il contenuto della conversazione intercettata e sollecitava, per quanto sopra detto, il conforto di idonei elementi di conferma alla sua lettura in chiave accusatoria, non offerti dalla sentenza impugnata, che si è limitata, al riguardo, a valorizzare l’assenza, da parte del prevenuto, di spiegazioni alternative della conversazione, senza peraltro minimamente prendere in esame l’interrogatorio da lui reso, e ritenendo altresì irrilevanti le dichiarazioni scagionanti dello stesso interlocutore della conversazione B..

Alla stregua di tanto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi e dei rilievi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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