Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4432 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con decreto n.37 del 5 giugno 1998, il Sindaco del Comune di Arezzo disponeva l’esproprio definitivo in favore della Regione Toscana di un’area di proprietà della ditta individuale Scelta del sig. G. B., su cui era collocato il ripetitore della rete radio regionale Alpe di Poti.

L’Amministrazione regionale con decreto dirigenziale n. 03738 del 31 maggio 1996,aveva, infatti, stabilito che il ripetitore della rete radio, in quanto impiegato per lo svolgimento di compiti di protezione civile (attività di spegnimento degli incendi), era da ritenersi opera di pubblica utilità e aveva, in conseguenza, conferito incarico al Comune di Arezzo di procedere all’esproprio dell’area su cui insisteva l’impianto in questione ai sensi della l.r. Toscana 13 agosto 1984, n. 50.

Avverso il provvedimento di esproprio proponeva ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ricorso il sig. B., titolare della ditta individuale che aveva acquistato il terreno su cui è collocato il ripetitore, subentrando nel preesistente contratto di locazione stipulato dal dante causa con la Regione stessa, oggetto di disdetta in concomitanza con l’atto di acquisto.

Con sentenza n. 3266 del 2005 il Tribunale adito respingeva il ricorso.

Appella il sig. B. che ha contrastato le conclusioni del primo giudice e chiesto la riforma della sentenza impugnata.

Resistono la Regione Toscana ed il Comune di Arezzo che si sono opposti con le rispettive memorie all’accoglimento del ricorso.

In sede di note conclusive il sig. B. ha insistito nelle proprie tesi difensive.

All’udienza del 24 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Con il primo mezzo il sig. B. rinnova il motivo, disatteso dal primo giudice, di violazione dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per essere stato adottato il provvedimento di esproprio un volta consumatosi il termine semestrale stabilito per la durata dell’occupazione di urgenza.

E’ noto che il termine stabilito per l’inizio e termine dell’occupazione d’urgenza ha, sul piano sostanziale e funzionale, finalità diversa rispetto al termine entro il quale deve avere luogo l’espropriazione.

Il primo termine individua, infatti, l’arco temporale durante il quale, ancorché non si perfezionato il procedimento di esproprio, è consentita l’immissione nel possesso nel bene dell’ente espropriante.

Il secondo termine – che trova previsione risalente nell’art. 13 della legge 25 giugno 1865. n. 2359 (ora art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327) è volto a prevenire ogni protrazione adlibitum della condizione del bene assoggettato alla potestà ablatoria e va fissato nell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera.

Nel caso di specie la Giunta del Comune di Arezzo, su delega della Regione Toscana, nel confermare con delibera n. 3124 del 19 dicembre 1996, che il ripetitore realizzato dalla Regione Toscana il località Alpe di Poti è opera di pubblica utilità, in quanto impiegato per lo svolgimento di compiti di protezione civile, stabiliva in anni 10 (dieci) dall’occupazione il termine finale per il compimento della pratica di espropriazione.

Il decreto di esproprio in favore della Regione Toscana è stato adottato il 5 giugno 1998, in costanza del termine a tal fine assegnato, restando irrilevante, per quanto in precedenza detto, ai fini del legittimo esercizio della potestà ablatoria il diverso termine di durata dell’occupazione in via d’urgenza.

2.1). Con i motivi secondo e quarto il sig. B. contesta in radice il ricorso dell’ Amministrazione al potere di esproprio, potendo le finalità di interesse pubblico perseguirsi a mezzo dello strumento privatistico della locazione dell’area su cui insiste l’impianto di telecomunicazione, per di più in presenza di siti alternativi per l’esercizio dell’ impianto, anche in rapporto convenzionale, in condizioni a dire del ricorrente migliori e meno dispendiose.

Osserva il collegio che la procedura ablatoria è stata avviata con provvedimento della Regione Toscana del 31 maggio 1996.

Con detto provvedimento, sulla scorta di ampia relazione del dirigente dell’ Ufficio forestale, l’impianto ripetitore della rete radio regionale collocato nel territorio del Comune di Arezzo in località Castello della Pigna – Alpe di Poti è stati dichiarato opera di pubblica utilità ed è stato, in conseguenza, conferito incarico al predetto Comune di eseguire l’esproprio dell’area di insistenza, individuata negli estremi castali ed in una superficie complessiva di mq. 625.

Detto provvedimento, recante la dichiarazione di pubblica utilità per procedere all’esproprio dell’ area specificatamente individuata, non ha formato oggetto di impugnativa avanti al Tribunale regionale e, pertanto, i vizi ad essi afferenti (ricorso allo strumento autoritativo per l’acquisizione dell’area ed inidoneità dell’area stessa agli scopi di interesse pubblico perseguiti) per costante giurisprudenza non possono essere fatti valere avverso il decreto di esproprio, che assolve funzione strettamente traslativa del diritto dominicale con carattere vincolato e nei limiti stabiliti dal provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dei lavori o dell’intervento.

I motivi, peraltro, sono infondati anche nel merito.

E’ noto che l’espropriazione è uno dei mezzi per l’esercizio in via ordinaria dell’azione amministrativa. Con esso si attua la disciplina pubblicistica della proprietà privata nei limiti stabiliti degli artt. 42, comma terzo, della Costituzione e 834 Cod. civ..

L’utilizzo di detto strumento, una volta riconosciute le ragioni di interesse generale per l’acquisizione in mano pubblica del bene, è rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’ Amministrazione in relazione alla singola fattispecie concreta ed all’esigenza di perseguire, con stabilità e continuità nel tempo, gli interessi di rilievo pubblico a mezzo del bene oggetto di ablazione.

Nella specie le ragioni della scelta espropriativa sono diffusamente esternate nella relazione allegata al provvedimento regionale e si identificano nell’esigenza di assicurare una stabile configurazione della rete di telecomunicazione radio regionale, destinata al servizio antincendi ed alla protezione civile, cui concorre anche l’ impianto di Alpe di Poti, sia per la copertura delle provincie di Arezzo e Siena, sia in funzione di ripetitore master per l’interconnessione.

La scelta dell’ Amministrazione, espressione di ampia discrezionalità tecnica, non si configura manifestamente illogica ed inidonea allo scopo perseguito, ove si consideri – come posto in rilievo dalla resistente Regione – che l’impianto di Alpe di Poti è stabilmente integrato nella rete regionale articolata in ventidue postazioni di trasmissione, ai fini dell’ottimale copertura dell’intero territorio, e che il mutamento del sito di istallazione dell’ impianto avrebbe effetti sull’intera configurazione di rete, con ogni conseguente onere operativo sia sul piano tecnico che economico.

Nemmeno l’inidoneità del sito si può ricondurre alla presenza limitrofa di altri impianti di telecomunicazione, gravando su ogni utente delle spettro radioelettrico l’obbligo di esercitare le trasmissioni nei limiti della banda di frequenza assegnata, senza creare situazioni di interferenza e di disturbo nei confronti di altri utenti, soccorrendo in ogni caso in tali ipotesi le misure di compatibilizzazione degli impianti, fino alla disattivazione in casi di irregolare esercizio.

La Regione, infine, con nota del 30 settembre 1996, aveva rappresentato la disponibilità a valutare una proposta di cessione del terreno, secondo quanto consentito dall’art. 231 del d.P.R. 29 marzo 1993, n. 156, e ciò nell’evidente intento di garantirsi la stabile disponibilità della postazione di trasmissione. Tale nota non ha, tuttavia, trovato riscontro da parte della ditta proprietaria, che ha, invece, mantenuto ferma l’opzione per la sola stipula di un contratto di locazione dell’area, ipotesi ritenuta invece non percorribile dalla Regione.

2.2). Con il terzo motivo si rinnovano le censure in ordine alla superficie dell’area espropriata, che si assume eccedente gli scopi di gestione ed utilizzo dell’impianto di telecomunicazione, e la discrasia fra la superficie dell’area cui è riferito il decreto di esproprio, pari a mq. 701,00, rispetto alla superficie di mq. 625 indicata nel provvedimento della Regione che ha dato avvio al procedimento di espropriazione.

Quanto al profilo di doglianza che investe la scelta di assoggettare ad esproprio anche l’area di pertinenza all’impianto di telecomunicazione, oltre quella di stretta insistenza del traliccio, la stessa andava introdotta avverso la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui al provvedimento regionale del 31 maggio 1996 – restato, come prima accennato, inoppugnato – ai cui contenuti essenziali sono vincolate le successive fasi della procedura ablatoria, fino al decreto di esproprio.

Lo scostamento fra la superficie inizialmente indicata (mq. 625) e quella oggetto di esproprio (mq. 701), non determina l’illegittimità dell’atto conclusivo della procedura.

L’inesattezza riscontrata non dà luogo ad un" incertezza assoluta in ordine al collegamento con i beni inizialmente individuati nella dichiarazione di pubblica utilità e non si risolve in vizio del procedimento espropriativo quanto alle coordinate essenziali di individuazione della porzione di suolo ritenute necessaria per il perseguimento degli scopi di pubblica utilità (Cons. Stato, IV, 26 ottobre, 1999, n. 1628; 6 aprile 1982, n. 217).

All’infondatezza dei motivi segue il rigetto dell’appello.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del presente grado di giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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