Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 18-07-2011, n. 28257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia, decidendo sull’appello presentato ai sensi dell’art. 310 c.p.p. nell’interesse di N.D., ha confermato il provvedimento del 21 gennaio 2011 con cui la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostitituzione della misura cautelare in carcere disposta nei confronti del N., ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, del reato di tentata importazione di 29,4 chilogrammi di eroina. Al momento della presentazione dell’istanza ex art. 299 c.p.p. era intervenuta la decisione della Cassazione, che aveva annullato la sentenza di secondo grado per avere ritenuto più grave il reato tentato rispetto ad altro reato consumato posto in continuazione con il primo, rinviando gli atti davanti alla Corte d’appello per la nuova determinazione della pena.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando l’attuale sproporzione della misura cautelare disposta dal G.i.p. di Verona il 28.11.2007 con riferimento a due distinti episodi di importazione, rispetto ai quali è risultato essere responsabile solo di quello tentato, essendo stato assolto dall’altro; il ricorrente rileva che l’imputato ha sofferto un periodo di custodia cautelare in carcere di anni 3 e mesi 4, un periodo addirittura superiore alla pena che la Corte d’appello gli ha applicato per la tentata importazione, pena che peraltro deve essere rideterminata per effetto dell’annullamento pronunciato dalla Cassazione e che sarà certamente inferiore a quella già irrogata. Sulla base di queste considerazioni il difensore assume che l’ordinanza del Tribunale non abbia adeguatamente motivato in ordine ai parametri dell’art. 274 c.p.p., lett. c).

Preliminarmente deve rilevarsi che, in pendenza del ricorso per cassazione, l’imputato è stato rimesso in libertà per cui è venuto meno l’interesse all’impugnazione. Peraltro, è pervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia, avvocato Mariano Fiore, motivata proprio in relazione all’avvenuta scarcerazione dell’imputato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non debba essere condannato nè alle spese processuali nè al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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