Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 18-07-2011, n. 28256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. ricorre per cassazione contro l’ ordinanza del 30 marzo 2011 con cui il Tribunale di Roma ha respinto il suo appello, presentato ai sensi dell’art. 310 c.p.p., con cui chiedeva il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari, revocata in seguito all’accertato allontanamento dall’abitazione presso cui si trovava senza alcuna autorizzazione, e sostituita con la custodia in carcere.

Il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione che la mancata risposta al controllo operato dalla polizia giudiziaria sarebbe stata conseguente alla rottura del citofono di casa, ritenendo erroneamente che la polizia sorprese l’imputato fuori dalla propria abitazione, circostanza questa che non risulterebbe agli atti del procedimento.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’imputato ha fatto valere un presunto travisamento della prova, consistente nell’omessa valutazione della fattura, che attesterebbe la effettiva rottura dell’impianto citofonico, circostanza rilevante ai fini della sussistenza del reato di evasione.

I giudici romani hanno specificato che la fattura prodotta dalla difesa, per sostenere la tesi della "rottura del citofono", risulta emessa nel mese di (OMISSIS), a distanza di parecchi mesi dal controllo effettuato dalla polizia giudiziaria ((OMISSIS)) e, inoltre, appare generica, non recando nemmeno l’indicazione del destinatario. In altri termini, il Tribunale ha considerato la tesi difensiva del difetto tecnico del citofono sfornita di qualsiasi serio e idoneo elemento probatorio, con una motivazione che da sola giustifica il rigetto dell’appello, sicchè il presunto travisamento denunciato si rivela incapace di mettere in crisi la struttura complessiva della motivazione.

Peraltro, l’ordinanza ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di quanto risulta dal verbale dei Carabinieri, che hanno riferito che l’imputato è stato sorpreso all’esterno della sua abitazione.

La manifesta infondatezza del motivo proposto determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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