Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4430 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 5542 del 2006 il Tribunale amministrativo regionale. per l’Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il giudizio di inidoneità al servizio di Polizia formulato a a seguito degli accertamenti fisici disposti ai fini dell’arruolamento di 500 unità di leva del 2secondo contingente 2003.

Nel dettaglio, come ricostruito in fatto nella sentenza impugnata, il signor G. G., già dichiarato idoneo nel 2002 alle visite medica eseguite presso il Distretto militare di Bari, ha presentato domanda di incorporamento, quale agente ausiliario, nei ruoli della Polizia di Stato, per il secondo contingente dell’anno 2003.

Il ricorrente ha successivamente sostenuto le prove scritte superandole; in esito agli accertamenti sanitari, tuttavia, è stato giudicato non idoneo a servizio di Polizia a causa di "deficit visus naturale occhio destro 1/10, occhio sinistro 1/10…".

Nel corso del giudizio di primo grado instaurato dal reco con l’impugnazione del provvedimento del 9 maggio 2003 con cui gli è stata comunicata la non idoneità al servizio per carenza dei requisiti fisici, il giudice ha disposto nuovi accertamenti sanitari al fine di verificare la sussistenza della causa di inidoneità del deficit visivo; in esito al disposto accertamento sanitario, in data 25 ottobre 2003, l’amministrazione riscontrava un visus naturale pari a 10/10 per l’occhio destro e 10/10 per l’occhio sinistro, evidenziando anche "la presenza di lievi esiti cicatriziali =OS da pregresso intervento di fotoablazione laser per correzione di apermetropia confermato anche dal rilievo anamnestico".

In applicazione dell’ art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 – che, applicabile ratione temporis al caso di specie, individuava tra le cause di esclusione anche le "correzioni chirurgiche delle ametropie", il G. veniva dichiarato nuovamente non idoneo.

Con la sentenza qui gravata il primo giudice ha accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso quest’ultima determinazione ritenendo che il trattamento laser non possa essere ricondotto tra le ipotesi di "correzioni chirurgiche" cui aveva riguardo il richiamato art. 1, lett. c), d.P.R. n. 904 del 1983.

Avverso la sentenza propone appello l’Amministrazione ritenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

All’udienza del 14 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va respinto.

2. Giova considerare che ai sensi dell’ art. 1, lett. c) d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 – applicabile ratione temporis al caso di specie- "non sono ammesse le correzioni chirurgiche delle ametropie".

Ritiene il Collegio, d’accordo con quanto sostenuto al riguardo dal primo giudice, che nella citata categoria normativa delle correzioni chirurgiche non possa essere ricondotto l’intervento di fotoablazione laser per correzione di apermetropia, sicché il candidato non può essere legittimamente escluso per il solo fatto di aver subito una tale correzione della vista.

Ciò è quanto desumibile -come condivisibilmente rimarcato dal giudice di primo grado- dalla circostanza per cui l’intervento di fotoablazione laser per correzione di apermetropia si connota per l’assenza di un intervento chirurgico diretto, non presentando gli atti fondamentali della tecnica chirurgica, in specie l’incisione, l’emostasi, la sutura.

Ne consegue che solo un accertamento in concreto del visus del candidato, attestante un deficit visivo o altrimenti una diminuzione delle capacità fisiche o delle abilità in misura tale da precludere l’impiego nelle attività proprie dell’agente, può rappresentare il presupposto per dichiarare l’inidoneità dello stesso. E questo va escluso nel caso di specie, atteso che, in esito al disposto accertamento sanitario, in data 25 ottobre 2003, l’amministrazione ha riscontrato un visus naturale pari a 10/10 per l’occhio destro e 10/10 per l’occhio sinistro.

3. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto l’appello.

4. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *