Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 18-07-2011, n. 28248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del 19 giugno 2006 con cui il Tribunale di Agrigento ha riconosciuto la responsabilità di D.P.G. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, tuttavia, avuto riguardo alla sua incensuratezza, ha disposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, la sostituzione della pena detentiva inflitta dal primo giudice con la corrispondente pena pecuniaria.

2. – Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo il vizio di motivazione della sentenza, che non avrebbe preso in alcuna considerazione le tesi difensive e, in subordine, rilevando che il fatto contestato andava qualificato come oltraggio, reato ormai abrogato.

Con un secondo motivo lamenta la contemporanea applicazione della sospensione condizionale della pena e dell’indulto.

3. – Preliminarmente deve rilevarsi che il reato di resistenza di cui all’art. 337 c.p. contestato all’imputato è prescritto, essendo stato commesso il 15 novembre 2002. Nella specie trova applicazione il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p., a seguito della modifica intervenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, sicchè il reato si è prescritto il 15 maggio 2010. 4. – Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, la sentenza impugnata deve essere annullata non potendosi procedere nei confronti dell’imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell’insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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