Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 18-07-2011, n. 28247

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo, sull’impugnazione della parte civile, in parziale riforma della sentenza resa il 15 maggio 2007 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, che aveva assolto C.F. dal reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, ha ritenuto sussistente il reato con riferimento all’art. 570 c.p., comma 1, per essere l’imputato venuto meno agli obblighi genitoriali nei confronti dei tre figli minori affidati alla madre, e per l’effetto lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore del coniuge, M.G., costituitasi parte civile anche in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori, danni liquidati equitativamente in Euro 2.000,00; per il resto ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado.

2. – Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo la violazione degli artt. 570, 185 c.p. e art. 2059 c.c., nonchè il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado sono pervenuti ad affermare la sua responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, sulla base di un erronea interpretazione della norma incriminatrice e di un travisamento della prova, in quanto dagli atti sarebbe dovuto emergere la "sua costante e ininterrotta affezione e vicinanza, morale e materiale, nei confronti dei figli, nonostante il suo allontanamento dalla casa coniugale"; peraltro, la sentenza non indica i comportamenti che avrebbero concretizzato le presunte inosservanze degli obblighi di assistenza morale nei confronti dei figli, limitandosi ad affermazioni apodittiche, prive del minimo riscontro.

Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

3. – Deve premettersi che nel suo ricorso l’imputato fa riferimento, per dedurne l’erronea applicazione, all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nonostante la Corte d’appello l’abbia assolto da tale reato, avendo confermato la sentenza di condanna solo in relazione alle condotte riguardanti la sottrazione agli obblighi genitoriali nei confronti dei figli minori, sanzionate dal comma 1 dell’art. 570 c.p. Pertanto, già in base a tale erronea impostazione dell’impugnazione, deve rilevarsi una ragione di inammissibilità del ricorso, per incoerenza rispetto alla pronuncia oggetto di censura.

Tuttavia, anche volendo ritenere che i motivi si riferiscano al capo di imputazione per cui è stata confermata la condanna, deve comunque riconoscersi la assoluta genericità degli stessi, dovendo inoltre considerarsi che il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, censura non ammessa in sede di legittimità, insistendo nel sostenere di essersi sempre occupato dei figli minori e qualificando come apodittiche e congetturali le affermazioni contenute nella sentenza.

Invero, la decisione impugnata appare logica e coerente nella valutazione e nella motivazione degli elementi di prova acquisiti agli atti, avendo evidenziato come l’imputato sia improvvisamente "scomparso dalla vita dei figli", circostanza questa che, secondo i giudici, l’imputato non ha mai effettivamente contestato nel corso del procedimento di merito.

4. – Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00. Inoltre, l’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado del processo, che si liquidano in Euro 2.700,00, oltre i.v.a. e c.p.a..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè a rifondere alla parte civile M.G., nella qualità, le spese sostenute in questo grado, liquidate in Euro 2.700,00, oltre i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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