Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4427 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso inizialmente proposto al Tribunale amministrativo regionale per l’ Abruzzo e riassunto, a seguito di regolamento di competenza, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il dott. A. T. – che aveva partecipato a concorso per titoli di servizio e professionali per la copertura di trentatre posti di dirigente di seconda fascia, riservato al personale dell’ I.N.P.S. appartenente al ruolo ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, collocandosi al quarantottesimo posto con punteggio complessivo di 85,30 – impugnava, assumendone l’ illegittimità per di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, il provvedimento del commissario straordinario dell’Istituto n. 1784 del 25 maggio 2004, di approvazione della graduatoria finale e, segnatamente, le determinazioni di valutazione degli incarichi ordinari con attribuzione del punteggio complessivo di 66,50, anziché nella misura massima consentita di punti 70,00.

Con la sentenza n. 6926 del 2005, il Tribunale regionale respingeva il ricorso, riconoscendo la congruità e la conformità alla lex specialis del concorso del punteggio assegnato per i titoli relativi all’espletamento di incarichi ordinari.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il dott. T., che ha contestato le conclusioni del primo giudice e reiterato i motivi di legittimità articolati in prime cure.

L I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza appellata.

In sede di note conclusive il dott. T. ha insistito nelle proprie tesi difensive.

All’udienza del 14 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il thema decidendum investe l’assegnazione dei punteggi per titoli di servizio costituiti da incarichi ordinari continuativi espletati dal T. nel periodo 1° luglio 1994 – 31 dicembre 2000.

Per ogni anno o frazione non inferiore a sei mesi è stato assegnato al ricorrente, secondo la graduazione stabilita nella tabella A allegata al bando di concorso, il punteggio di punti 4,5.

In contrario ai giudizi valutativi dell’Amministrazione il ricorrente assume di avere titolo all’attribuzione del più elevato punteggio di 5 punti per ciascun anno o frazione di anno ammessi a valutazione, con assegnazione del massimo punteggio di 70 – in luogo dei punti 66,50 riconosciuti nei suoi confronti – secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi sostituito dall’art. 69, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prende in considerazione le funzioni vicarie del dirigente e le funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza assegnati dal dirigente.

La sentenza impugnata, che ha respinto la pretesa del ricorrente, merita conferma.

La tabella A allegata al bando di concorso prima richiamato ha riservato l’attribuzione del punteggio di punti 5 per ogni anno o frazione non inferiore ai sei mesi in presenza di incarico di coadiuvare il direttore della sede secondo le previsioni del CCNL dell’anno 2001, ovvero per incarichi di capo ufficio o responsabile di area o direttore di SIR o di direttore di centro operativo o di agenzia.

Nella specie, i titoli di servizio prodotti dal T. concernano la partecipazione a gruppi di lavoro a livello di reparto, ovvero funzioni vicarie di unità organiche in cui si articola la sede provinciale, e non identificavano le più elevate e peculiari funzioni, che la tabella in precedenza richiamata, seleziona ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio di punti 5 per anno o frazione di anno non inferiore ai sei mesi.

Né il più elevato punteggio può essere riconosciuto per sommatoria, in base alla rilevanza funzionale ed al numero degli incarichi espletati, dovendosi aver riguardo, ai predetti fini, al rapporto fra l’incarico ed il livello dell’ufficio cui sono riferite le funzioni ad esso connesse,

A fronte, quindi, delle disciplina del concorso – non oggetto di impugnazione – che ha graduato il punteggio in relazione alla rilevanza dell’ufficio nel cui ambito è stato espletato l’incarico, non assume rilievo, ai fini di un diverso esito del giudizio valutativo, il generico richiamo all’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, poi sostituito dall’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, che si limita a prevedere l’esercizio vicariale delle funzioni dirigenziali da parte dei funzionari dei ruoli ad esaurimento istituiti dopo l’entrata in vigore della legge 30 giugno 1972, n. 748.

2.2). Essendo l’operato della commissione preposta alle operazioni concorsuali vincolato alle previsioni del bando ed alle modalità di assegnazione dei punteggi per gli incarichi ordinari continuativi stabiliti dalla tabella A, non possono avere ingresso le censure di eccesso di potere nei profili di irragionevolezza, di ingiustizia manifesta e tantomeno di disparità di trattamento e di sviamento dallo scopo primario di selezionare i migliori concorrenti, non risultando disattesa la lex specialis del concorso.

2.3). A sostegno dell’assegnazione di un maggior punteggio per gli incarichi espletati non può, infine, essere assunto a parametro di raffronto il punteggio di punti 4,75 per anno o frazione non inferiore ai sei mesi, previsto dalla tabella A per gli incarichi di responsabile di progetto EAD.

Si tratta di previsione che assume ad esclusivo riferimento e con carattere di specialità attività svolte nel settore informatico mentre, quanto alla ragionevolezza ed alla congruità della scelta discrezionale dell’amministrazione sulla graduazione del punteggio, ogni doglianza – come eccepito nelle note difensive dell’ I.N.P.S. – doveva essere proposta avverso il bando di concorso, restato invece inoppugnato in parte de qua.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *