Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 18-07-2011, n. 28431 Incompetenza per materia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Verona ha assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 3 B.D., dal reato di lesioni inferte a G.C., avendo riscontrato la ricorrenza di legittima difesa putativa, nel quadro di uno scontro fisico sorto in ragione dello stato di abbandono di un’area di cortile utilizzata dal B..

Avverso la decisione ricorrono sia il Pubblico ministero sia la difesa la Parte civile eccependo l’erronea applicazione della legge penale attesa l’assenza di qualsivoglia azione diretta a prevenire un pericolo attuale alla propria incolumità.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente osservarsi che l’addebito mosso al prevenuto è quello di lesioni cagionate a mezzo di bastone.

Orbene, sussiste l’aggravante di cui all’art. 585 c.p., comma 2, n. 2 nel caso in cui le lesioni siano procurate con l’uso di un bastone, che è strumento atto ad offendere, eppertanto arma (impropria) nè rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5,15 aprile 2010, PG. in proc. Casco, CED Cass. 247888).

Pertanto il processo si svolse in violazione delle regole che descrivono la competenza del giudice di pace, poichè il reato ascritto fuoriesce dalla previsione del catalogo normativo (del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) delle ipotesi assegnate al giudice di pace, trattandosi di illecito assoggettato a perseguibilità ufficiosa.

Anche la Corte di Cassazione può – ai sensi dell’art. 21 c.p.p. – rilevare d’ufficio siffatta patologia e controllare gli atti da cui dipende l’applicazione delle norme procedurali sulla competenza per materia, con le conseguenze di legge.

Dunque la sentenza viene annullata per l’incompetenza per materia del giudice.

Gli atti processuali sono trasmessi al Procuratore della Repubblica di Verona per il prosieguo della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

P.Q.M.

dispone trasmettersi gli atti al Procuratore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *