Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 18-07-2011, n. 28253

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti ordinava l’archiviazione del procedimento penale originato dalla querela di B.C., legale rappresentante della S.I.V. s.r.l..

In detta querela, la società S.I.V. s.r.l., titolare di una concessione per lo svolgimento di attività estrattiva, aveva denunciato che la relazione, redatta dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di Antrodoco, S.O., e prodotta dal Comune nel giudizio cautelare, ex art. 700 cod. proc. civ., per ottenere l’urgenza rilascio dell’area di cava di proprietà comunale, conteneva false affermazioni quanto alle modalità con cui erano state svolte dalla società le attività estrattive.

2. Avverso il suddetto decreto, ricorre per cassazione il difensore di B.C., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della S.I.V., deducendo il vizio di violazione di legge, per l’omessa comunicazione alla persona offesa, che ne aveva fatto espressa istanza, della richiesta di archiviazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Non risulta infatti notificato alla persona offesa l’avviso di cui all’art. 408 cod. proc. pen., comma 2, pur avendo quest’ultima dichiarato nella querela di volere essere informata in ordine alla eventuale richiesta di archiviazione.

L’art. 408 cod. proc. pen., comma 2, com’è noto, impone al pubblico ministero di far notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere avvisata e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e in conformità con la Corte costituzionale (ved. sent. n. 353 del 1991), la mancanza di tale avviso da luogo ad una nullità del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari, analoga alle nullità previste dall’art. 409, comma 6, e art. 127 cod. proc. pen., comma 5, e come queste deducibile con ricorso per cassazione.

Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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