Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 18-07-2011, n. 28446 Arresto Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento di cui in epigrafe, il TdR di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di B.I. avverso l’ordinanza emessa a suo carico dal GIP di quella stessa città con la quale respingeva la istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di fase.

B. è sottoposto a indagine con riferimento al delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74.

Durante la sua detenzione (per altra causa) in (OMISSIS), fu emesso a suo carico MAE, notificatogli il 2.12.2009.

In data 22.12.2009 le autorità belghe rilasciarono la autorizzazione alla consegna del B..

Il 22.9.2010 il predetto fu istradato in (OMISSIS). In quella stessa data giunse all’aeroporto di (OMISSIS), ricevendo notifica dell’ordinanza oggetto della impugnazione (oltre che di altra ordinanza).

Il TdR fiorentino ritiene che il dies a quo decorra da tale ultima data e non da quella di notifica del MAE o da quella della "messa a disposizione" da parte delle autorità belghe.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce carenza dell’apparato motivazionale e violazione di legge.

Sotto il primo aspetto, rileva come il Collegio cautelare, dopo aver dato atto di un contrasto di giurisprudenza, afferma di orientarsi per la soluzione che fa decorrere il termine dal giorno della notifica dell’occ e non da quello della notifica del MAE, in quanto ciò risponde al buon senso, sviluppando, ad evidenza, un’argomentazione che nulla ha di giuridico.

Sotto il secondo aspetto, il ricorrente rileva che, considerata la tutela costituzionale del bene della libertà personale, esso può essere limitato solo in base a una precisa disposizione di legge.

Ebbene, i giudici fiorentini non individuano alcuna disposizione in base alla quale la custodia cautelare del B. debba essere protratta.

In secondo luogo, nel nostro sistema è pacifico il regime della compatibilità tra i vari regimi concorrenti di custodia cautelare.

In terzo luogo, il principio della computabilità L. n. 69 del 2005, ex art. 33, della custodia cautelare in carcere sofferta all’estero è operativo anche con riferimento ai termini di fase.

In quarto luogo, va considerato l’orientamento della Corte costituzionale circa la ungibilità tra la carcerazione all’estero e quella in Italia.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte costituzionale, con la sentenza 253/2004 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 722 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero, in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3. Invero, rientrando la detenzione all’estero tra i motivi di legittimo impedimento a comparire per essere stata equiparata alla custodia cautelare in Italia, è irragionevole giustificare, per la detenzione all’estero, una disciplina diversa da quella prevista dall’art. 303 c.p.p. e art. 304 c.p.p., comma 6^, per la durata dei termini massimi della custodia cautelare in (OMISSIS).

Va poi ricordato che la medesima Corte, con la sentenza 143/2008, ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche della L. n. 69 del 2005, art. 33, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero, in esecuzione del MAE, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p..

Sulla base di tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (ASN 201021056-RV 247646) che il periodo di custodia cautelare scontato all’estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere computato nella determinazione dei termini di fase.

E ciò addirittura nella ipotesi in cui il soggetto detenuto all’estero sia al contempo sottoposto ad espiazione di una pena detentiva e non sia stato posto nella disponibilità della giurisdizione italiana (parzialmente contro ASN 201024583-RV 247815, per la quale dal periodo di custodia cautelare sofferto all’estero va "sottratto" l’arco temporale durante il quale lo Stato estero non ha fatto luogo alla materiale consegna del soggetto).

Tanto premesso, dies a quo del termine di fase deve ritenersi il 2.12.2009, con la conseguenza che, al momento della presentazione della impugnazione, detto termine era certamente decorso.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio per la conseguente perdita di efficacia del titolo custodiale e l’indagato va scarcerato, se non detenuto per altra causa.

La Cancelleria provvederà alle comunicazione ex art. 626 c.p.p..

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente, del quale dispone la immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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