Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 18-07-2011, n. 28443 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A G.A. è stata applicata, dal GIP presso il tribunale di Milano con ordinanza del 30 novembre 2010, la misura cautelare della custodia in carcere sussistendo a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine a più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale concernenti il fallimento di alcune società, delle quali l’indagata era amministratrice.

Il GIP riteneva sussistenti il pericolo di inquinamento delle indagini, il pericolo di fuga e quello di reiterazione.

Il tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2010, decidendo sulla istanza della G., che contestava soltanto la sussistenza delle esigenze cautelari, rigettata una eccezione di inefficacia della misura e trattato anche il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari – l’indagata è, peraltro, confessa su molti episodi contestati -, escludeva che ricorressero il pericolo di inquinamento probatorio ed il pericolo di fuga, mentre riteneva sussistente quello di reiterazione perchè, pur dando atto che la G. era incensurata e che aveva rassegnato le dimissioni da tutte le società immobiliari coinvolte nella illecita gestione contestata e presso le quali rivestiva cariche, riteneva che la reiterazione delle condotte criminose, la loro articolazione e spregiudicatezza,…le vaste conoscenze nel mondo economico – bancario e delle amministrazioni locali non consentivano una prognosi favorevole per la facilità con la quale avrebbe potuto riprendere i contatti con l’ambiente nel quale aveva operato prima dell’arresto.

Non riteneva adeguata il tribunale la misura degli arresti domiciliari.

Con il ricorso per cassazione G.C. deduceva la illogicità e contraddittorietà della motivazione e la inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonchè il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare in carcere.

Il primo motivo di ricorso non è fondato perchè il tribunale ha esaminato con attenzione la posizione della G. e, pur dando atto della sua incensuratezza, delle dimissioni dalle cariche sociali e del comportamento processuale sostanzialmente corretto, elementi che hanno indotto a ritenere la insussistenza dei pericoli di inquinamento probatorio e di fuga, ha posto in evidenza alcuni elementi significativi che denotavano un concreto pericolo di reiterazione dei gravi reati commessi.

La reiterazione e la spregiudicatezza delle condotte delittuose denotavano, infatti, una personalità incline alla scorretta gestione di società; inoltre i notevoli agganci con il mondo bancario, che le avevano consentito di operare in modo così spregiudicato, e la attuale operatività di alcune società riconducibili alla indagata rendevano concreto il pericolo del ripetersi di condotte analoghe a quelle contestate.

La motivazione sul punto appare immune da manifeste illogicità e fondata su una corretta interpretazione dell’art. 274 cod. proc. pen..

Appare, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione concernente la ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sul punto la motivazione della ordinanza impugnata appare davvero apodittica, essendosi il tribunale limitato ad affermare che la pregnanza delle esigenze descritte è tale da non potersi ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari.

La insufficienza di una tale motivazione è palese, dal momento che il legislatore ritiene che la misura della custodia in carcere costituisca l’estrema ratio, essendo adottabile soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata – art. 275 cod. proc. pen., comma 3.

Il tribunale non ha spiegato per quale ragione la misura degli arresti domiciliari fosse inadeguata, perchè, se è vero che ha ricordato che le condotte contestate apparivano gravi, reiterate e spregiudicate, ha anche osservato che la G. aveva confessato, era incensurata ed aveva rassegnato le dimissioni da quasi tutte le società nelle quali ricopriva cariche sociali, fatti che avevano consentito di escludere i pericoli di inquinamento e di fuga.

Sarebbe stato allora necessario spiegare in modo specifico perchè le esigenze cautelari, pur sussistenti, non potessero essere salvaguardate dalla misura degli arresti domiciliari, che è pur sempre una misura custodiale ed appare, perciò, in grado di evitare contatti – si possono vietare anche contatti telefonici con persone estranee all’ambiente familiare – con gli ambienti che avevano consentito alla G. di porre in essere le condotte contestate.

In effetti se è vero che gli arresti domiciliari spesso non sono in grado di tutelare la esigenza cautelare del pericolo di fuga, anche se la giurisprudenza ha sottolineato che anche in questo caso è necessario indicare gli elementi specifici inerenti al fatto ed alla personalità dell’indagato che lo indichino come soggetto propenso alla inosservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi (Cass., Sez. 2^, 21 ottobre – 21 novembre 1997, n. 5699, CED 209281), è pure vero che una misura custodiale come gli arresti domiciliari appare in astratto idonea a garantire le altre esigenze cautelari.

Cosicchè non è possibile ritenere la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con mere clausole di stile, ma appare necessario indicare in modo specifico e concreto le ragioni che consentono di ritenere inadeguata nel caso concreto la misura cautelare in discussione, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

Per le ragioni indicate la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame limitatamente alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Milano;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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