Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4418 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, proprietari di immobili destinati a civile abitazione nel Comune di Taranto, località Torretta – Isola amministrativa, chiedono la riforma delle sentenze con le quali il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha respinto i gravami proposti avverso i provvedimenti con i quali la Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per la sanatoria degli immobili, ovvero avverso il diniego (il signor F. G.) o la revoca (i signori P. V. e D. C. A.) del nulla osta da parte del Comune stesso.

I) Gli appelli, che sono affidati a censure in larga parte sovrapponibili e che riguardano edifici aventi caratteristiche costruttive analoghe e situati in un medesimo contesto urbanistico, possono essere riuniti al fine di un’unica decisione.

II) Essi sono fondati, sotto il profilo, avente carattere assorbente delle ulteriori censure, della mancata considerazione, da parte dell’amministrazione municipale o della Soprintendenza, delle effettive caratteristiche dell’area interessata e degli edifici oggetto delle istanze di condono.

Le costruzioni oggetto dei provvedimenti in esame, come emerge dalle risultanze istruttorie, fanno parte di una edificazione realizzata in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 avente caratteristiche omogenee e che, pur insistente nella fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo, ricade all’interno del perimetro dei territori costruiti ai sensi del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e i beni ambientali approvato dalla Regione Puglia il 15 dicembre 2000.

Per effetto dell’intensa edificazione realizzata negli anni sessanta del secolo scorso, in gran parte oggetto di provvedimenti assunti in sanatoria dall’amministrazione comunale e favorevolmente esaminati dalla competente Soprintendenza (come emerge dalle risultanze dell’istruttoria disposta con ordinanza in data 15 marzo 2011), l’area appare quindi, di fatto, sostanzialmente modificata nelle sue connotazioni essenziali, malgrado il vincolo paesaggistico poi imposto, a tutela di quanto rimaneva ancora da salvaguardare, con decreto ministeriale 1° agosto 1985.

In una tale situazione, che si riferisce a realizzazioni ampiamente precedenti il vincolo e dove l’azione pubblica di gestione del vincolo è svolta non ai fini della legittimazione preventiva di un’edificazione futura, ma ai fini di una sanatoria postuma di un’edificazione passata da lunghissimo tempo, va rilevato che, pur essendo principio condiviso dal Collegio che l’intervento della Sovpintendenza deve tendere alla conservazione dei valori presidiati dal vincolo al fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a prescindere dall’esistenza di eventuali altre evidenze abusive, dal momento che la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non alterino maggiormente l’ambito protetto, va comunque ribadito che, nondimeno, la prevenzione di ulteriori deturpamenti deve essere effettiva e non solo teorica. La valutazione dell’Amministrazione va necessariamente, quindi, riferita alla circostante, anche se circoscritta, realtà dei luoghi nei quali il manufatto considerato viene ad inserirsi, dal momento che l’effettiva tutela del paesaggio, e non l’inutile evocazione di un valore astratto ed irreale, è l’obiettivo da perseguire nell’esercizio della funzione di tutela: il giudizio di comparazione dell’opera al contesto da difendere va compiuto, in conclusione, tenendo presente le effettive e reali condizioni di sistema dell’area in cui il manufatto è stato inserito (sul punto, cfr. Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9578).

Tale valutazione, nel caso delle sanatorie delle edificazioni oggetto delle richieste di condono in questione, va dunque rapportata alla considerazione del sistematico degrado degli originari valori paesaggistici naturali esistenti sull’area, degrado che è precedente al vincolo e che si è sedimentato per effetto delle numerose costruzioni del tipo e del genere di quella di cui si discute, nel cui stretto contesto questa è collocata e che sono state oggetto, come detto, di provvedimenti di sanatoria edilizia e paesaggistica consolidati nel tempo.

Questa circostanza, se da un lato non fa certo venir meno il vincolo paesaggistico (e con esso la necessità che ogni nuovo intervento vi risulti compatibile, come che una tale compatibilità venga accuratamente vagliata), da un altro richiede all’Amministrazione di tener presente la realtà e di valutare l’offensività effettiva dell’innovazione rispetto a quanto davvero persiste dei valori paesistici protetti. Non è estranea la considerazione che, in forza di atti favorevoli succedutisi nel tempo, il Comune di Taranto e la Soprintendenza hanno consentito, il mantenimento di edifici analoghi, per caratteristiche costruttive, ubicazione ed epoca di realizzazione, a quelli oggetto degli atti qui impugnati in primo grado: tale considerazione vale perché, con quelli, questi costituiscono uno stretto continuum urbano, sicché la considerazione del contesto fattuale non va nella specie pretermessa.

III) Gli appelli sono, pertanto, fondati sotto il profilo considerato, che ha carattere assorbente delle ulteriori censure sollevate con i ricorsi. Le sentenze impugnate devono, di conseguenza, essere riformate, ma sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese anche del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla i provvedimenti che ne sono oggetto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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