Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 18-07-2011, n. 28442 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2011 il tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dal GIP della stessa città il 26 ottobre 2010, con la quale era stata rigettata una richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.A., E.M., G.D., G. R., G.G., M.L., N. F., P.M. e P.G., per tardività dello stesso, essendo pervenuta la comunicazione della predetta ordinanza all’ufficio del pubblico ministero il 3 novembre 2010 ed essendo stata proposta impugnazione il giorno 15 novembre dello stesso anno.

Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli deduceva la violazione degli artt. 153, 172 e 310 c.p.p. e art. 606 cod. proc. pen., lett. c) e spiegava che il plico contenente l’ordinanza era pervenuto presso la segreteria del pubblico ministero il giorno 4 novembre 2010 e che, pertanto, l’appello era stato ritualmente proposto il 15 novembre, essendo il 14 domenica.

Dall’esame degli atti, ai quali la corte di legittimità può accedere perchè in caso di eccezione di natura processuale la corte è, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche giudice del fatto, risulta dal registro di passaggio che il plico contenente l’ordinanza del GIP venne inviato alla locale procura il giorno 3 novembre 2010.

Contrariamente alle ricezioni precedenti e successive segnate sul registro di passaggio in calce alle quali risulta il timbro della procura con la data della avvenuta ricezione, con riferimento alla comunicazione del plico in oggetto non risulta alcuna annotazione della procura.

In data 11 novembre 2010 il sostituto procuratore della repubblica di Napoli, assegnatario del procedimento, chiedeva al dirigente della Segreteria di accertare quando fosse pervenuto il plico suddetto.

Con nota in pari data la funzionaria giudiziaria competente dichiarava di avere ricevuto il plico in data 4 novembre 2010.

Il tribunale rilevava che l’unica data certa doveva ritenersi quella del 3 novembre 2010 perchè la successiva attestazione della funzionaria della procura poteva, tutto al più, avere valenza interna trattandosi di mera attestazione dello smistamento degli atti tra le varie articolazioni della Segreteria dell’ufficio di Procura.

Il ricorrente riteneva, invece, che in assenza di timbro di ricezione sul registro di passaggio, risolutiva era l’attestazione della funzionaria di segreteria, tenuto conto anche del principio del favor impugnationis.

A mezzo fax perveniva alla corte una memoria difensiva dell’avvocato S.G. nell’interesse di L.M. e N. F., con la quale si indicavano argomenti a sostegno della decisione del tribunale e si chiedeva il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

Il ricorso è, invece, fondato.

In effetti ai sensi dell’art. 153 cod. proc. pen., comma 2, le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero debbono essere eseguite, a cura della cancelleria, mediante consegna di copia dell’atto in segreteria; il pubblico ufficiale addetto deve annotare sull’originale e sulla copia dell’atto la data in cui è avvenuta la consegna.

Da tale data decorrono i termini per le impugnazioni del pubblico ministero.

Orbene, sia dagli atti, sia dalla richiesta, e relativa risposta, effettuata presso l’ufficio GIP del tribunale di Napoli, sia, infine, dal fatto che sia il pubblico ministero che il tribunale non ne abbiano fatto cenno nei loro provvedimenti, non risulta che sull’originale dell’atto sia stata effettuata la annotazione, che attesti la avvenuta consegna e la data della stessa.

Il tribunale ha ritenuto che, in mancanza di siffatta annotazione, il termine per impugnare potesse decorrere dalla annotazione apposta sul c.d. registro di passaggio.

La soluzione non appare corretta perchè, come ha rilevato la Suprema Corte (vedi Cass., Sez. 4^, 28 febbraio – 28 aprile 1996, Mastrangeli), la semplice ricezione degli atti del procedimento da parte della segreteria dell’ufficio del pubblico ministero attraverso il c.d. registro di passaggio non integra la formalità di comunicazione dell’atto o del documento come prescritto dalla legge e, pertanto, non è idoneo a far decorrere il termine perentorio per impugnare.

Il collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione dell’art. 153 cod. proc. pen., avendo, peraltro, il c.d. registro di passaggio una prevalente rilevanza interna.

Ma, anche se si volesse accedere alla interpretazione del tribunale e dare valore alle annotazioni contenute sul registro di passaggio, bisogna rilevare che, nel caso di specie, risulta indicata soltanto la data di spedizione dell’atto – 3 novembre -, ma non quella di ricezione dello stesso da parte della procura.

Vero è che di norma la ricezione avviene nello stesso giorno della spedizione dell’atto, trattandosi di uffici che sono allocati nella stessa città, ma non è possibile fare decorrere un termine perentorio per la impugnazione di un atto da una semplice presunzione.

Ed allora, pur prescindendo dal principio del favor impugnationis invocato dal ricorrente, bisogna convenire che nella situazione descritta non è possibile ritenere tardiva la impugnazione del pubblico ministero, perchè, in assenza della formale annotazione della data di ricezione dell’atto da parte dell’ufficio di procura sull’originale del provvedimento ed in mancanza di apposita attestazione di ricezione dello stesso sul c.d. registro di passaggio, ammesso e non concesso che tale ultima annotazione possa avere rilievo ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per impugnare, deve essere dato rilievo alla attestazione della funzionaria di segreteria, che ha dichiarato che l’atto in questione pervenne all’ufficio di segreteria il giorno 4 novembre, con conseguente tempestività della impugnazione proposta.

Per le ragioni indicate la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere rimessi al tribunale del riesame di Napoli per il giudizio sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso il diniego di emissione di misure cautelari del GIP della stessa città.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli, sezione del riesame, per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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