Cass. civ. Sez. VI, Sent., 06-12-2011, n. 26269 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 15 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione proposta da D.C. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti della Regione Campania.

A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rilevando che nel giudizio presupposto la ricorrente non aveva presentato l’istanza di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, ed escludendo che la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione potesse ritenersi realizzata in virtù dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo ad opera di altra ricorrente nel medesimo giudizio.

2. – Avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che l’art. 54, comma 2, cit. non è applicabile alle domande di equa riparazione relative a giudizi amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112 cit., soprattutto se alla predetta data fosse stata già fissata o tenuta l’udienza di discussione.

1.1. – Il motivo è fondato.

Come si evince dal decreto impugnato, il giudizio presupposto ha avuto inizio con ricorso depositato l’8 ottobre 2003, e quindi anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, il quale ha disposto che la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2.

Trova pertanto applicazione il principio enunciato da questa Corte, che si condivide e si intende ribadire anche in questa sede, secondo cui l’innovazione introdotta dalla predetta disposizione è inapplicabile ratione temporis ai procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto giudizi amministrativi introdotti prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione. In difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 155 del 1990), e non incide su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, conformemente al principio tempus regit actum, restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere (cfr. Cass., Sez. 1, 4 gennaio 2011, n. 115; 28 novembre 2008, n. 28428).

2. – Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la sussistenza della condizione di proponibilità della domanda, senza considerare che, diversamente dall’istanza di fissazione prevista dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9, l’istanza di prelievo è sottoscritta dal procuratore costituito, che nella specie l’aveva presentata per tutti i ricorrenti, trattandosi di giudizio promosso con ricorso collettivo.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, e. non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., comma 2, con il riconoscimento in favore della ricorrente di un indennizzo complessivamente pari ad Euro 1.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.

Premesso infatti che il giudizio presupposto si è concluso in primo grado con sentenza del 1 ottobre 2008, e ritenuto che il periodo di tempo ragionevolmente necessario per la sua definizione può essere stimato in tre anni, sulla base dei parametri cronologici elaborati dalla Corte EDU in riferimento alla fase di primo grado per giudizi di ordinaria complessità, il ritardo addebitabile a disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria deve essere determinato in due anni;

il danno non patrimoniale conseguente al patema d’animo causato dal protrarsi dell’incertezza in ordine all’esito della vicenda processuale dev’essere quindi liquidato nella misura annua di Euro 750,00, pari a quella ordinariamente ritenuta congrua dai Giudici di, Strasburgo per i primi tre anni di irragionevole ritardo.

4. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di D.C. della somma di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 830,00, ivi compresi Euro 450,00 per onorario, Euro 280,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 500,00, ivi compresi Euro 450,00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.

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