Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4416 carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo per il Molise, rubricato al n. 302/04 il sig. A. D. S., sovrintendente della Polizia di Stato, impugnava la nota in data 16 marzo 2004, n. 333D/27373, con la quale il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti- Divisione I – Sezione stato progressione carriera aveva rigettato la sua richiesta, proposta con nota in data 19 febbraio 2004, di riconoscimento in misura intera, nella misura effettiva di tre anni, del servizio espletato in qualità di agente di custodia nel periodo compreso tra il 10settembre 1976 ed il 9 settembre 1979, con attribuzione del beneficio di cui all’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e con conseguente ricostruzione integrale della carriera ed attribuzione di tutti i benefici consequenziali; con la stessa nota il Ministero confermava quanto già disposto con ministeriale in data 27 giugno 1991; il sig. D. S. impugnava inoltre la successiva nota del medesimo Ministero dell’interno in data 7 maggio 2004 di pari protocollo, successivamente comunicata, con la quale si è confermato quanto già disposto nella precedente nota del 16 marzo 2004, e tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, allo stato non conosciuti.

Chiedeva inoltre la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del predetto periodo triennale di servizio prestato in qualità di agente di custodia, con attribuzione del beneficio di cui all’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con conseguente ricostruzione integrale della carriera ed attribuzione di tutti i benefici consequenziali, e la consequenziale corresponsione delle maggiori somme eventualmente spettanti anche a titolo di arretrati, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, e con eventuale ricostruzione anche della posizione previdenziale ed assistenziale.

Lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, in relazione all’art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con altro provvedimento amministrativo, sviamento di potere, illogicità manifesta ed eccesso di potere sotto diversi, molteplici ulteriori profili.

Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria del suo diritto al riconoscimento dei servizi di cui si tratta, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme relative.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Molise respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza il sig. A. D. S. ha proposto il ricorso in appello in epigrafe con il quale contesta i ragionamenti che ne costituiscono il presupposto e chiede la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello ovvero la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso di primo grado per il contenuto meramente confermativo di quello di precedenti atti del provvedimento impugnato.

L’appellante ha depositato memoria.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 24 giugno 2011.

3. La pretesa dell’appellante è infondata nel merito; il Collegio può quindi prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dall’Amministrazione affermando il carattere meramente confermativo del contenuto del provvedimento impugnato, e della risposta dell’appellante, il quale nega il carattere autoritativo del provvedimento di ricostruzione della carriera.

L’appellante chiede l’applicazione, in suo favore, dell’art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, con il riconoscimento integrale del servizio prestato per tre anni come guardia carceraria, il primo anno come servizio di leva ed i successivi in rafferma, in vista dell’attribuzione del beneficio di cui all’art. 51 della legge 10 ottobre 1986 n. 668.

I due anni prestati in rafferma gli sono stati già riconosciuti con la nota prot. 333D/27373 in data 27 giugno 1991 (pag. 4 dell’appello).

Permane controversia in relazione al riconoscimento del servizio di leva.

Tale servizio non può essere riconosciuto, per i fini di cui ora si tratta.

Invero, l’enunciato dell’invocato art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, chiaramente esclude il riconoscimento del servizio di leva.

La norma in commento così recita:"I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie".

La norma quindi elenca partitamente i servizi riconoscibili, fra i quali non ricomprende quello di leva.

L’appellante sostiene che tale limitazione riguarda solo il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, ma la tesi non può essere condivisa essendo palese che la lettura da lui proposta renderebbe la norma ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di chi vanti tale servizio.

La tesi non può quindi essere condivisa.

4. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

La spese del giudizio devono essere integralmente compensate in ragione della scarsità di precedenti giurisprudenziali sul punto controverso.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 1356/06, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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