Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4415 retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor A. C., ex dipendente delle spa Strade Ferrate Secondarie Meridionali adiva il giudice di primo grado formulando le seguenti deduzioni.

Aveva lavorato alla dipendenze della spa Strade Ferrate Secondarie Meridionali, il rapporto di lavoro era poi continuato alle dipendenze della Gestione Commissariale Governativa.

Nel periodo dal 1979 al 1982 era stato inquadrato nel livello quinto, con qualifica di sorvegliante e successivamente in quello 4/B con qualifica di capotecnico.

Aveva sempre prestato oltre al proprio normale orario di lavoro, lavoro straordinario extra turno, sia diurno che notturno per un numero di ore documentate dalle annotazioni, con prestazioni effettuate in modo sistematico e continuativo.

Aveva percepito con continuità le indennità previste ai punti 3 e 4 dell’Accordo Nazionale per Autoferrotranviari del 21 maggio 1981, consistenti in lire 30.000 mensili, e in lire 500 e 570 giornaliere; tanto, a decorrere dall’1 giugno 1981 e dunque anche alla data del 31 maggio 1982.

Queste ultime, unitamente alle retribuzioni corrisposte per il lavoro straordinario da lui prestato, non erano state incluse nella base di calcolo per l’indennità di buona uscita maturata al 31 maggio 1982.

Il TAR Campania ha accolto la domanda in quanto essa si fondava su di un diritto maturato al 31 maggio 1982. Il giudice di primo si è conformato all’orientamento della Corte di cassazione, alla luce del quale, ai fini del computo dell’indennità di buona uscita, viene in rilievo il concetto di cd. "onnicomprensività della retribuzione", contenuta nella vecchia formulazione degli articoli 2120 e 2121 del c.c.. (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. lav., 30 agosto 2004, n. 17327).

Tale norma trova applicazione, alla luce del chiaro disposto dell’art.5 L. 297/1982, che prevede che l’indennità di fine rapporto maturata sino al 31 maggio del 1982 si calcola secondo la previgente disciplina.

Di conseguenza, attesa la non occasionalità e l’incontestata corresponsione continuativa al dipendente degli elementi oggetto della sua domanda, andava affermato il diritto del ricorrente al ricalcolo delle somme a lui spettanti a titolo di indennità di buonauscita maturata al 31 maggio 1982, alla luce di una diversa nozione di retribuzione, che ricomprenda le voci retributive corrispostegli in detto periodo.

La C. ha proposto appello richiamando diversi orientamenti giurisprudenziali.

All’udienza del 15 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La Sezione ritiene di dover confermare la sentenza impugnata alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. 13 dicembre 2007, n. 26096) secondo la quale il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c., (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione con conseguente nullità, ai sensi del cit. art. 2121 c.c., e dell’art. 1419 c.c., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo; quest’ultimo compenso è computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo, per un verso, escludersi che le clausole collettive nulle, per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all’art. 2121 (vecchio testo) c.c., possano rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa l. n. 297 del 1982 e, per altro verso, ritenersi che una eventuale deroga al predetto principio di omnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all’entrata in vigore della l. n. 297 del 1982, debba essere espressamente prevista.

La mancata costituzione in giudizio del signor C. A. esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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