Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 18-07-2011, n. 28441 archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe (emessa in data 17-2- 2011) – il Tribunale di Messina, in sede di riesame, ha annullato, per difetto della condizione di procedibilità, la misura degli arresti domiciliari applicata ad A.A. in relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p..

Ricorre per cassazione il difensore di A., il quale, previa richiesta di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Penali, denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett.a), b), c), ed e), in relazione all’art. 309 c.p.p., comma 9, art. 129 c.p.p., comma 1, e all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 111 Cost., comma 6.

Deduce al riguardo quanto segue:

La ordinanza del Tribunale del riesame implica la "stagnazione" del procedimento penale, nella fase delle indagini preliminari, posto che il Pubblico Ministero non potrebbe richiedere la archiviazione del procedimento, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., essendo questa iniziativa riservata al solo caso della infondatezza della notizia di reato.

Peraltro, non esiste norma che preveda la "eliminazione" della iscrizione del procedimento dal registro delle notizie di reato.

Il Tribunale del riesame, per il limite, codificato nell’art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 129 c.p.p., comma 1, non ha potuto pronunziare sentenza di improcedibilità dell’azione penale, essendo prevista, esclusivamente, la pronunzia di ordinanza.

Chiede, pertanto, l’annullamento – senza rinvio – ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l, della impugnata ordinanza,con pronunzia di sentenziai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, per improcedibilità dell’azione penale,per irregolarità della querela.

Subordinatamente, eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 309 c.p.p., comma 9, in riferimento all’art. 129 c.p.p., comma 1, per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., commi 1 e 2, nella parte in cui non è consentito al Tribunale del riesame di pronunziare sentenza, per motivi inerenti alla improcedibilità dell’azione penale, essendo codificata, esclusivamente, la pronunzia di ordinanza.

Il ricorso è inammissibile, perchè i motivi dedotti a suo sostegno sono manifestamente infondati.

L’esistenza di una causa di non punibilità (nella specie, per irregolarità della querela) deve essere verificata anche nella fase del riesame: ma non è immediatamente possibile provvedere alla declaratoria della stessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p. – (Cass. Sez.2^, 2-12-2002, 223.479).

Invero, il momento applicativo dell’obbligo dell’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità è collocato dall’art. 129 del vigente codice di rito in "ogni stato e grado del processo " e non già del "procedimento".

Il disposto di tale norma riguarda, quindi, il vero e proprio processo, come esercizio della giurisdizione e, pertanto, durante le indagini preliminari, che appartengono alla fase anteriore, esso non può trovare applicazione – Cass. Sez. 5^ – 3-12-1990, n. 3473, Ghelardini; 6^ – 19-10-1990, n. 2702, Sica; 3^ – 24-3-1993, n. 3451, Morlini).

Durante le indagini preliminari trova, invece, applicazione il diverso istituto dell’archiviazione, il quale presuppone la richiesta del PM. (Cass. Sez. 1^, 1-2-1991, Ermeti).

Non è perciò per nulla esatta l’affermazione "che il Pubblico Ministero non può richiedere la archiviazione del procedimento, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., essendo questa iniziativa riservata al solo caso della infondatezza della notizia del reato".

Non considera il ricorrente la previsione normativa di cui all’art. 411 c.p.p., secondo cui le disposizioni degli artt. 408-409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità.

Il che significa che non vi è affatto "compressione del diritto di intervento dell’indagato e di difesa" nè che possano ventilarsi ipotesi di "stagnazione del processo".

Di qui la manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità come pure la palese non necessità di rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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