Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 18-07-2011, n. 28440 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 11-1-2011 il Tribunale di Catania-Sez.riesame rigettava l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dal difensore di A.M., avverso il provvedimento emesso dal GIP. che -in data 11-11-2010, aveva disposto ulteriore sospensione dei termini di custodia cautelare (che erano stati sospesi in data 12-10-2010)-sospensione prorogata alla data del 28/10/2010, a seguito di istanza di ricusazione formulata dai difensori.

In particolare la difesa aveva impugnato il provvedimento del GIP rilevando la tassatività delle ipotesi di sospensione ex art. 304 c.p.p., e richiamando a sostegno del principio la sentenza emessa da questa Corte – SS.UU. del 26/6/2002, n. 31422.

Nella specie, il Tribunale aveva evidenziato che il GUP, dopo aver ultimato gli adempimenti propedeutici alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, essendo stata presentata istanza di ricusazione, aveva rinviato l’udienza,in attesa della decisione della Corte di Appello, ed aveva correttamente sospeso i termini di custodia cautelare, essendo sospesa la decisione sul rinvio a giudizio dell’imputato.

A riguardo il Collegio riteneva di assimilare la fattispecie di cui si tratta a quella contemplata nella sentenza emessa dalle Sezioni Unite, essendo in entrambi i casi l’istanza di ricusazione equivalente ad un’ istanza di rinvio o di sospensione del procedimento (come a fl. 3 dell’ordinanza di cui si tratta).

Conseguentemente il Tribunale aveva ritenuto correttamente disposta dal GUP la proroga della sospensione dei termini di custodia cautelare, con i provvedimenti emessi nelle date -12/10/2010;

28/10/2010; 11/11/2011- ed aveva rigettato l’impugnazione proposta dal difensore.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori, deducendo la decisione adottata sarebbe in violazione di quanto osservato proprio dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2002, laddove il supremo consesso ha riconosciuto la deroga alla regola generale della non sospendibilità dei termini di custodia cautelare a seguito della richiesta di ricusazione nella sola situazione in cui la richiesta stessa sia avanzata a ridosso della sentenza conclusiva del processo.

Sostiene che nel caso di specie, oltretutto, la dichiarazione di ricusazione era stata presentata prima che venisse svolta qualsivoglia attività propria dell’udienza preliminare.

La difesa rileva altresì la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), in relazione all’art. 304 c.p.p..

A riguardo evidenzia che la decisione del Tribunale costituiva la violazione dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 4, che non prevede alcuna ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare nelle ipotesi di istanza di ricusazione.

Per tali motivi chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e vale in questa sede richiamare testualmente precedente pronunzia in analoga ipotesi.

Invero la giurisprudenza di questa Corte, formatasi anche dopo la decisione delle Sezioni Unite del 2002, Conti, ha affermato con specifico riferimento al caso processuale in esame che la presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata all’esito dell’udienza preliminare (ossia quando l’unica residua attività decisionale è quella dell’indirizzo conclusivo del procedimento, in assenza di ogni ulteriore attività processuale), determina la sospensione dell’attività processuale e, conseguentemente, comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell’art 304 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) e comma 4 (Sez. 6^ sentenza n. 39859 del 11/07/2005 CC. (dep. 02/11/2005) RV 232760).

Analogamente, in seguitoci è ribadito, nella sentenza citata tanto dai giudici del merito che nel ricorso,che è legittima l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare che il giudice dell’udienza preliminare nei cui confronti sia stata presentata "in limine" dichiarazione di ricusazione, emetta, al termine delle attività processuali propedeutiche alla decisione sulla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, contestualmente al rinvio dell’udienza ad altra data, in attesa della decisione sulla ricusazione (RV 244751 del 2009).

Entrambe le decisioni costituiscono non una devianza ma la conferma del principio Enucleato dalle Sezioni Unite nella sentenza citata (Sez. U., sentenza n. 31421 del 26/06/2002 CC (dep. 20/09/2002) RV 222046): il Supremo Consesso, nel negare ogni automatico rinvio del processo a causa della dichiarazione di ricusazione e quindi nell’escludere che tale dichiarazione comporti di per sè la sospensione ei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) e comma 4, hanno però posto in evidenza che la eccezione a tale regola è data dal caso nel quale la dichiarazione intervenga nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, nel qual caso la sospensione dell’attività processuale ha luogo come effetto indiretto della richiesta dell’imputato, con la conseguenza che legittimamente il giudice dispone la sospensione di detti termini.

Invero, proseguono le Sezioni Unite "nell’evoluzione fisiologica del procedimento incidentale di ricusazione, non opera – di norma – la previsione dell’art. 304, comma 1, lett. a), perchè ne difetta il presupposto indefettibile, quello cioè della sospensione del procedimento principale, quale conseguenza indiretta della presentazione della dichiarazione di ricusazione. Ed invero, la finalità perseguita dal richiamato articolo è assicurata, sia pure con effetti parzialmente diversi, dalle regole che disciplinano l’istituto della ricusazione, le quali mirano – come si è detto – a non intralciare l’ordinario corso del processo e a scoraggiare,per quanto possibile,istanze dilatorie e pretestuose: sono presenti, all’interno dello stesso procedimento incidentale,appositi meccanismi idonei a tutelare l’effettività del processo e ad assolvere, per così dire, la funzione di anticorpi per neutralizzare l’antigene dell’abuso processuale".

"Peculiare, invece, è l’ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione interviene quasi in coincidenza temporale della pronuncia della sentenza, quando, cioè,espletata ogni altra attività processuale, al giudice sospetto non resta altro da fare che emettere la deliberazione finale. In questo caso,per il disposto dell’art. 37 c.p.p., comma 2, si verifica una immediata sospensione ex lege del processola quale è coerente col sistema, improntato a garantire non soltanto la terzietà del giudice, ma anche l’effettività della giurisdizione: difettando nel giudice procedente, infatti,un qualunque potere delibativo preliminare circa la fondatezza o meno dell’istanza, è insito nella stessa il "sospetto" di finalità dilatorie, il quale non trova, nella contestualità temporale.

All’interno della regolamentazione dell’istituto, alcuna possibilità di essere contrastato. L’istanza cioè, pur formalmente diretta alla verifica della imparzialità del giudice e a conseguire quindi la garanzia, di rilievo costituzionale,di un giusto processo, finisce, di fatto, per convenirsi in una mera istanza di rinvio o di sospensione, perchè questa è la conseguenza, immediata e necessitata, prevista dal diritto positivo, sicchè scatta l’operatività dell’art. 304, comma 1, lett. a), la cui ratio riemerge in tutta la sua attualità, proprio perchè il giudice, di fronte ad una simile situazione, non può evitare il pericolo, sempre possibile, di strumentalizzazioni dell’istituto e non ha alcun potere di contemperare – attraverso un’immediata delibazione – le contrapposte esigenze di non sacrificare la libertà personale dell’imputato oltre l’indispensabile e di non consentire comunque che l’esercizio abusivo o distorto di un determinato diritto vada a compromettere le esigenze di tutela della collettività, incidendo negativamente e, a volte, rovinosamente sul decorso dei termini di custodia cautelare: necessitato è, pertanto, il provvedimento di sospensione di tali termini".

Risulta dunque del tutto coerente con tali premesse interpretative la giurisprudenza successiva alla decisione delle Sezioni Unite che ha individuato, secondo la medesima ratio, una ulteriore fattispecie dalle caratteristiche analoghe a quella esaminata nella sentenza del 2002 (la quale annullò il provvedimento di conferma della ordinanza di sospensione dei termini adottata dal GUP sol perchè,in punto di fatto, doveva essere accertato se quel giudice, nel rito abbreviato prescelto, avesse o meno deciso per la sospensione dei termini di custodia nel momento immediatamente antecedente alla emissione della sentenza).

Ebbene sia le sentenze del 2005 e del 2009 sopra ricordate che il provvedimento impugnato hanno dato atto della ineludibilità della sospensione dei termini di custodia a seguito di una dichiarazione di ricusazione che, presentata quando il GUP era nella fase processuale della decisione terminativa della udienza preliminare (comprensiva quindi della eventualità della sentenza ex art. 425 c.p.p.), assumeva la sostanza di una istanza di rinvio non delibabile dal giudice e quindi rientrante nel novero di quelle sospette di finalità dilatorie atte a giustificare, secondo lo spirito dell’art. 304 cpp., la sospensione anche della decorrenza dei termini di custodia".

Risulta piuttosto, dal verbale di udienza del 12.10.2010, che il GUP, ha disposto il rinvio per la formalizzazione della istanza di ricusazione, con contestuale sospensione dei termini di custodia cautelare, osservando che la sola decisione ancora da adottare era quella sulla eventualità del rinvio a giudizio o quella relativa al non luogo a procedere sollecitata dai difensori.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *