Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 18-07-2011, n. 28439 Falsità ideologica in atti pubblici Responsabilità civile e penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il gip del tribunale di Torre Annunciata rigettava la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione notarile nei confronti di R. F. indagato di falso ideologico in atto pubblico, per aver, rogato un atto di compravendita di un immobile "composto da due vani e accessori oltre ad un ammezzato", mentre era accertata solo l’esistenza di un terranno.

Il tribunale del riesame di Napoli confermava, a seguito di appello del P.M.;

Ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo il travisamento del fatto. E’ errato escludere la fidefacienza dell’atto rogato in ordine alla consistenza immobile. La falsa descrizione del manufatto va ricondotta alla volontà dei due acquirenti, il cui accordo col, venditore, è trasfuso nel contratto preliminare, Ed il notaio era consapevole del mendacio, poichè il venditore D.S. non ha mai dichiarato l’esistenza di un piano ammezzato,circostanza contraria al vero.

Il ricorso è fondato.

Improprio appare il richiamo, da parte del tribunale alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto rogato dal notaio ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali (sez. 5, 17.6.10, n. 28529, Pirro).

Nella specie il falso investe la consistenza dell’immobile oggetto del contratto di compravendita ed a tale specifico riguardo l’Ufficio ricorrente sottolinea alcune significative circostanze indizianti la consapevolezza della falsità da parte del notaio rogante: il piano ammezzato non figura nella descrizione dell’immobile contenuta nel contratto preliminare stipulato dalle parti. Il tribunale, poi, non esamina la circostanza inerente la documentazione catastale idonea a corroborare o a smentire l’esistenza del "piano ammezzato", a fronte del "soppalco" menzionato nel compromesso.

Si adombra l’intento degli acquirenti di far risultare dall’atto pubblico, con la consapevolezza dell’ufficiale rogante, una preesistenza di opere edilizie "sine titulo".

Le carenze dell’ordinanza impugnata impongono l’annullamento della stessa, con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata,con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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