T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 21-07-2011, n. 1349 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2009 e ritualmente depositato il 12 novembre successivo, il sig. L.F. ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Ha premesso che, essendo proprietario di un fabbricato sito in Marina di Camerota, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ha avanzato istanza edificatoria per la sostituzione del solaio di copertura del predetto immobile, istanza per la quale il Sindaco di Camerota, con provvedimento n. 06 del 9 febbraio 2009, ha concesso il prescritto nullaosta paesaggistico, tuttavia annullato dalla Soprintendenza con l’atto di cui in epigrafe del 17 giugno 2009.

Il ricorrente ha quindi sollevato, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, in quanto: l’Amministrazione avrebbe esorbitato dai confini di un giudizio inerente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento e avrebbe omesso di considerare che l’intervento, peraltro previamente concordato con la stessa Soprintendenza, sarebbe del tutto diverso da quello precedentemente sottoposto al suo vaglio per non avere il sottotetto destinazione abitativa, così da risultare conforme alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico; non sarebbe corrispondente al vero che la documentazione allegata all’istanza di permesso di costruire non è conforme al D.P.C.M. 12/12/05; non sarebbe altresì corrispondente al vero che il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza è immotivato e frutto di una istruttoria carente; la Soprintendenza avrebbe operato un indebito riesame di merito delle valutazioni poste a base del rilasciato nulla osta paesaggistico; la Soprintendenza avrebbe riservato al ricorrente un trattamento deteriore per avere autorizzato numerosi interventi similari nell’area circostante.

Il ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita la difesa erariale resistendo.

Non si è invece costituito il Comune di Camerota, ancorché ritualmente intimato.

Alla udienza pubblica del 10 marzo 2011 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento della locale Soprintendenza che ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n. 06 del 9 febbraio 2009, rilasciata in favore del ricorrente dal Comune di Camerota per la sostituzione del solaio di copertura di un fabbricato.

II. Il ricorso è infondato

III. Giova premettere alla disamina delle rassegnate censure che il provvedimento dell’Autorità tutoria oggetto di gravame presenta un articolato motivazionale che si sviluppa su molteplici versanti argomentativi, ciascuno dei quali ex se idonei a suffragare la contestata determinazione, così come evidenziato in tema di provvedimenti siffatti dalla giurisprudenza amministrativa. Invero, l’infondatezza dei motivi di ricorso inerenti ad uno solo dei risvolti motivazionali rende le ulteriori censure formulate dal ricorrente nell’ambito di ogni altro mezzo improcedibili per carenza di interesse in quanto, trattandosi di atto c.d. "plurimotivato", anche l’eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte non potrebbe in ogni caso condurre all’annullamento dell’impugnato provvedimento, che rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati (ex multis: T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 02 ottobre 2009, n. 5138; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 02 ottobre 2009, n. 5138; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 luglio 2008, n. 6346).

Ordunque, occorre evidenziare che il perno motivazionale sul quale si fonda l’impugnato provvedimento è in primo luogo costituito dal rilievo circa la sostanziale sovrapponibilità del progetto approvato, in sede paesaggistica, dal Comune di Camerota rispetto a quello dedotto in precedenti istanze edificatorie già esaminate negativamente dalla Soprintendenza con i decreti, di cui è cenno nello stesso atto impugnato, del 26 maggio 2006 prot. n. 17892 e del 16 maggio 2008 prot. n. 14537. Non persuade il Collegio quanto sul punto articolato da parte ricorrente in ordine nella pretesa rilevanza delle novità introdotte in sede di predisposizione del progetto al quale si riferisce l’autorizzazione paesaggistica annullata con l’atto impugnato, atteso che le modifiche per tal via apportate hanno riguardo ad una minima riduzione dell’incremento di altezza del solaio di copertura alla gronda (mt. 1,25 in luogo di mt. 1, 35), alla mancata realizzazione di un bagno all’interno del vano sottotetto e alla inaccessibilità dello stesso per la non prevista realizzazione della scala a chiocciola in ferro originariamente progettata. Invero, le modifiche apportate, che, a parere del ricorrente, condurrebbero al significativo risultato costruttivo di realizzare un semplice vuoto tecnico in luogo del piano sottotetto oggetto delle precedenti istanze, in quanto tale non computabile quale incremento volumetrico, interdetto dalla disciplina paesaggistica (P.T.P.) localmente vigente, non conducono, a ben vedere, a conclusioni di segno contrario a quelle alle quali è approdata l’Autorità tutoria con l’atto oggetto di gravame, ciò per la considerazione che le caratteristiche del solaio di copertura realizzando e, conseguentemente, l’impatto visivo sui luoghi circostanti che è presumibilmente in grado di produrre, non hanno subito variazioni significative per effetto dell’immutato andamento delle falde inclinate e della sua sopraelevazione rispetto al preesistente con conseguente aumento volumetrico. Nemmeno, a tale specifico riguardo, convince quanto dedotto dalla parte, nell’ambito del secondo motivo di gravame, circa la pretesa irrilevanza dello stesso per la sua destinazione d’uso quale semplice vuoto tecnico, l’unica del resto compatibile con la sua progettata inaccessibilità, in quanto tale profilo, di sicuro rilievo in punto di impatto edilizio dell’opus novum stinge nell’ottica paesaggistica per assumere carattere neutro rispetto al contesto vincolistico suscettibile di alterazione per effetto della immutatio loci plasticamente considerata. Ciò che rileva in sede paesaggistica è l’incremento in sé dell’assetto volumetrico preesistente per effetto dell’innalzamento del solaio di copertura e la sua rilevanza non può dirsi condizionata dalla destinazione d’uso residenziale o meno di quanto in progetto.

Tanto, per le anzidette ragioni è sufficiente ai fini della reiezione dell’intero gravame, avuto riguardo ai principi unanimemente riconosciuti in giurisprudenza (C. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 50), secondo i quali la latitudine del controllo operato dall’Autorità tutoria in sede paesaggistica, se è vero che non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub – delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, purtuttavia si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (C.d.S sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 50).

Va quindi osservato, nell’ottica della ulteriore doglianza articolata in ricorso, con la quale si lamenta la violazione dei confini entro i quali ha modo di esplicarsi il potere di controllo riservato all’Autorità statale in materia paesaggistica, per essersi consolidato, a parere del ricorrente, in un indebito riesame di merito delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione comunale, è sufficiente osservare, ad escludere la fondatezza del rilievo censorio, che il perimetro entro il quale ha modo di esplicarsi il potere dell’Autorità statale investe tutti i profili che connotano la legittimità dell’operato dell’Ente comunale, ancorché non esattamente riconnessi alla materia paesaggistica. Si afferma infatti in giurisprudenza che il potere di annullamento dell’assenso paesaggistico da parte del soprintendente, a norma dell’art. 159, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, può essere esercitato in termini conformi a legge solo se esso è contenuto nei limiti del tradizionale controllo di legittimità, ne deriva che qualunque deviazione dal modello tipico si risolve in un vizio dell’atto tutorio che può essere senz’altro sindacato dal g.a. attraverso la lente di ingrandimento dei vizi consueti della funzione (T.A.R Puglia Lecce, sez. I, 23 agosto 2010, n. 1855). Da tanto consegue che sono senz’altro pertinenti le osservazioni della Soprintendenza sulla sostanziale identità del progetto autorizzato dal Comune di Camerota con quelli in precedenza già vagliati negativamente dalla stessa Autorità in quanto tale circostanza è pervasa di carica significativa nell’evidenziata elusione dei termini decadenziali che governano le azioni impugnatorie innanzi al giudice amministrativo, avuto riguardo al fatto che avverso i precedenti atti di annullamento paesaggistico il ricorrente non è insorto in sede giurisdizionale. Tale circostanza, complessivamente considerata, non può dirsi di certo estranea alla piattaforma valutativa sulla quale riposa il potere di vigilanza affidato all’Autorità statale nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle regioni in materia di gestione del vincolo.

Per tali complessive ragioni vanno apprezzate sfavorevolmente le censure di cui al primo e secondo motivo ricorso, meritevoli di trattazione unitaria, che pertanto vanno respinte.

Tanto è sufficiente, atteso il già valorizzato carattere plurimotivato del provvedimento impugnato, per la complessiva reiezione del ricorso.

IV. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1872/09, come in epigrafe proposto da F.L., lo respinge, come da motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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