Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 18-07-2011, n. 28428 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.M. e T. A. in ordine ai reati di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen., contestati come commessi in (OMISSIS) in danno di S.G..

Nel ricorso presentato nell’interesse della parte civile, alle cui censure si associa il pubblico ministero nel ricorso dallo stesso proposto, si deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile, sull’omessa audizione della parte offesa presente all’udienza, sull’effettiva percezione da parte del soggetto passivo della somma offerta a titolo di risarcimento del danno e sulla congruità dell’offerta risarcitoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il ricorso presentato dalla parte civile, al di là del formale riconoscimento violazioni di legge, propone sostanzialmente vizi motivazionali in ordine alla prova della regolare notifica della costituzione di parte civile, al perfezionamento dell’offerta risarcitoria ed alla congruità della stessa. Tanto, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3, non consente il ricorso immediato per cassazione ed impone di convertire il ricorso di cui sopra in appello; con la conseguente riconversione negli stessi termini, ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., dell’impugnazione del pubblico ministero.

P.Q.M.

Convertiti in appello il ricorso della parte civile ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3, e quello del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per il giudizio di impugnazione.

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