T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 21-07-2011, n. 1344 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Visto il ricorso, notificato in data 11 luglio e depositato in data 26 successiva, col quale i signori R.A., N.P.E.N.A., nella qualità di eredi di N.E., hanno impugnato il provvedimento del Ministero intimato di annullamento nulla osta ambientale n. 279 del 18/9/1996 rilasciato al loro dante causa dal Sindaco del Comune di Capaccio in relazione alla domanda di concessione edilizia in sanatoria delle opere realizzate in località Laura;

– Rilevato che i suddetti ricorrenti, con atto da essi sottoscritto depositato il 21 novembre 2010 (prot ingresso n. 2177), hanno dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio;

– Visto gli atti di rinuncia al mandato ad litem depositati in data odierna dai difensori dei ricorrenti;

– Considerato che la rinuncia dei difensori al mandato, come la revoca dello stesso senza la nomina di altro difensore in sostituzione, non interrompe né sospende il processo e non ha effetto nei confronti della parte, in forza dell’art. 85 c.p.c. (che esprime un principio generale applicabile anche al processo amministrativo), sino alla nomina del nuovo difensore (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 12/3/2010 n. 1457; id. 17/11/2007 n. 4837); e che la dichiarazione dei ricorrenti dell’insussistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio porta, a norma degli artt. 84 e 35 comma 1 lett. "c" del c.p.a., alla declaratoria d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione;

– Ritenuto che, diversamente da quanto si assume dal Ministero resistente, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie e delle questioni.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da R.A., N.P.E.N.A., lo dichiara improcedibile.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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