Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 18-07-2011, n. 28236 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22 ottobre 2010, il G.I.P. del Tribunale di Salerno convalidava il provvedimento del Questore di Salerno, emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6,in data 18 ottobre 2010 nei confronti di S.F. ed allo stesso notificato il 19 ottobre 2010.

Avverso tale ordinanza il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esplicitazione, da parte del G.I.P., delle ragioni per le quali era stata ritenuta la legittimità del provvedimento limitativo nella parte in cui veniva imposto un duplice obbligo di presentazione anche con riferimento alle partite giocate fuori casa dalla squadra (OMISSIS) che incideva gratuitamente sulla sua libertà personale.

Con un secondo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’articolo 6 menzionato con riferimento all’imposizione dell’obbligo di presentazione anche in occasione di partite amichevoli ed infrasettimanali in ordine alle quali è obiettivamente difficoltoso conoscere in anticipo la data e l’ora di svolgimento, lamentando la mancanza di motivazione sul punto Con un terzo motivo di ricorso deduceva che il provvedimento del G.I.P. non aveva valutato la congruità o meno del termine di durata di tre anni imposto on il provvedimento questorile omettendo pertanto il doveroso controllo di legittimità demandatogli dalla legge.

Insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come è noto, la L. n. 401 del 1989, art. 6, stabilisce che il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonchè nei confronti di minori.

Alle persone alle quali e1 notificato il divieto può anche essere prescritto, tenendo conto dell’attività lavorativa, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della libertà personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.l.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero.

E’ di tutta evidenza che la natura del provvedimento impone al giudice un controllo di legalità in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa e che non può, pertanto, consistere in una verifica meramente formale (SS. UU. n. 44273, 12 novembre 2004).

Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 512/2002) che, ricordando la necessità di un controllo svolto "in modo pieno" dal giudice della convalida, ha anche affermato di aver specificato in più occasioni i caratteri fondamentali del giudizio di convalida, chiarendo che esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (Sent. 143/1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (Sent. 136/1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (Sent.

144/1997).

Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessità della motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989 sono: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; rattribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, nonchè la congruità della durata della misura (Sez. 3^ n. 20789, 3 giugno 2010).

Date tali premesse, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso appare infondato.

L’imposizione dell’obbligo di firma con le modalità in precedenza indicate è certamente afflittivo e necessita di specifica motivazione.

Sulla necessità di una valutazione da parte del giudice sulle concrete modalità di presentazione e sul conseguente obbligo di motivazione questa Corte si è, infatti, più volte pronunciata (Sez. 3^ n. 13741, 30 marzo 2009; Sez. 3^ n. 17585, 29 aprile 2009).

Nella fattispecie il provvedimento del G.l.P. contiene ampi riferimenti al contenuto del provvedimento questorile e dettagliati apprezzamenti sulla gravità dei fatti e la evidente pericolosità del ricorrente, desunta non solo dalla vicenda che ha dato origine all’emissione del provvedimento suddetto, ma anche da precedenti episodi che avevano determinato la sottoposizione del ricorrente ad analoghe misure.

Il giudice non manca inoltre di evidenziare l’evidente pericolo di reiterazione della condotta.

A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

Invero la giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli incontri "amichevoli" o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali ha sempre precisato che il riferimento dell’art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3^ n. 13741, 30 marzo2009; n. 11151, 13 marzo2009; n. 3437 26 gennaio 2009; n. 47451, 22 dicembre 2008; n. 9793, 8 marzo 2007).

Da ciò consegue che l’eventuale inesigibilità dell’obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito.

Parimenti infondato appare, infine, il terzo motivo di ricorso.

Anche in questo caso l’onere motivazionale imposto al giudice nella convalida del provvedimento questorile, che riguarda anche la congruità della durata dell’imposizione deve ritenersi adeguatamente assolto con i puntuali riferimenti alla gravità della vicenda ed alla personalità del ricorrente nonchè con il richiamo al provvedimento impositivo del divieto, nel quale viene dato espressamente atto della circostanza che il ricorrente è stato attinto dal menzionato provvedimento mentre era ancora sottoposto a misura analoga non ancora scaduta, con la conseguenza che il periodo residuale di divieto andava assorbito influendo, così, sul periodo complessivo di durata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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