T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 21-07-2011, n. 1341 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 12 aprile 2010 e ritualmente depositato il successivo 14 aprile, la Società "L.P. S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Ha premesso che, già titolare della concessione edilizia n. 196/2000 del 04.10.2000, per l’esecuzione di lavori di adeguamento funzionale degli immobili facenti parte del complesso alberghiero "Hotel Club Sabbiadoro", in località LagoSpineta del Comune di Battipaglia, nell’anno 2002 ha realizzato alcune opere di manutenzione straordinaria, consistenti nell’installazione e alloggiamento di impianti tecnologici. Per tali opere la ricorrente ha presentato, in data 23.09.2002, una D.I.A. in sanatoria, con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica, che è stata rilasciata dall’Amministrazione comunale e pertanto sottoposta al controllo della Soprintendenza la quale ha emesso un provvedimento di richiesta di integrazione documentale alfine annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1565 del 06.04.2007. La ricorrente, nell’anno 2003, ha quindi realizzato un ulteriore intervento per rendere la struttura dotata dei necessari servizi tecnologici, ritenuto ascrivibile alla categoria degli interventi di manutenzione ordinaria, per il quale ha presentato, in data 18.11.03, ulteriore D.I.A. in sanatoria per la quale il Comune ha sospeso l’esame della pratica. La società ricorrente ha quindi presentato, in data 10.12.2004, istanza di condono comprensiva di tutte le opere sopra descritte, che tuttavia, con il provvedimento di cui in epigrafe sub a, è stato respinto dall’Amministrazione comunale. Avverso tale atto la società ricorrente ha sollevato, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando quanto segue: il Comune di Battipaglia avrebbe omesso di acquisire il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico; non sarebbe vero che gli interventi edilizi realizzati sarebbero rilevanti sul piano planovolumetrico essendo qualificabili come di manutenzione ordinaria e straordinaria; parte delle opere sarebbero già state assentite dalla stessa amministrazione comunale

Ha concluso invocando l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito il Comune di Battipaglia resistendo.

Alla Camera di Consiglio del 13 maggio 2010, la domanda di sospensiva è stata accolta, con ordinanza riformata in seconde cure (ord. C. Stato, Sez. IV, n. 3692/2010).

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato lite pendente in data 5 novembre 2010 previa notifica del 4 novembre, la Società "L.P. S.r.l." ha impugnato la sopravvenuta ordinanza di demolizione sub f, emessa dal Comune di Battipaglia in ordine alle opere de quibus, deducendo, oltre al vizio di illegittimità derivata dalle censure già articolate in sede introduttiva ed all’uopo riproposte, anche l’illegittimità per vizi propri assumendo che le opere ivi descritte non sarebbero sottoposte a sanzione demolitoria

Alla Camera di Consiglio del 9 dicembre 2010, la domanda di sospensiva è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I, Il ricorso verte sulla legittimità del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Battipaglia dell’istanza di condono relativa ad opere edilizie realizzate presso il complesso alberghiero di proprietà della società ricorrente.

II. Il ricorso è fondato.

II.1. Parte ricorrente deduce, con dovizia di argomentazioni distribuite nel contesto di plurimi motivi meritevoli di unitaria disamina, che le opere, oggetto della domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, non sarebbero qualificabili in termini di "nuova costruzione", come invece ritenuto, nella motivazione dell’impugnato diniego, dall’Amministrazione comunale, secondo la quale nemmeno sarebbero qualificabili come "abusi minori" ai sensi dei nn. 4, 5, e 6 dell’allegato I del d.l. n. 269/03 per essere "interventi innovativi, comportanti incremento di superficie e di volume".

La fondatezza dell’assorbente censura si deve alla esatta natura e consistenza delle opere oggetto di domanda di sanatoria, così come precisate nel medesimo atto impugnato, essendosi essi qualificabili, conformemente a quanto riportato nella stessa istanza, come "impianti tecnologici", che pertanto non si possono equiparare a costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura, ingombri visibili ecc.) (v. C. Stato, sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3425). Le opere oggetto dell’istanza della società ricorrente infatti consistono in un primo gruppo di impianti – quali sistema per aria condizionata, due pompe di calore, serbatoio per carburante, cabina di trasformazione, locale seminterrato per gruppo elettrogeno e canna per ventilazione – che palesano la loro inidoneità a costituire incremento della superficie e volume preesistenti e che pertanto consentono di essere collocati nell’ambito degli interventi qualificati "abusi minori" dalla normativa condonizia invocata. Si deve infatti rammentare che l’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 include tra gli interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso", e che per tali interventi l’articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 richiede una semplice D.I.A.. A non diverse conclusioni inducono le restanti opere, definite come "di svago" e consistenti in palcoscenico, tribune in legno, piccolo (mt. 1,90 x 3,00) locale adibito a deposito attrezzature per lo spettacolo, due gazebo in materiale plastico, campo da bocce ed area attrezzata per l’ubicazione di giostrine per bambini, essendo anch’esse del tutto inidonee ad incrementare superficie e volume preesistenti, come agevolmente desumibile dalla documentazione tecnica e fotografica allegata al ricorso.

Tanto è sufficiente per il complessivo accoglimento sia del ricorso introduttivo che del gravame introduttivo, proposto avverso il conseguente ordine demolitorio ed affetto, per le ragioni anzidette, da illegittimità derivata, di talché degli atti impugnati va disposto l’annullamento.

III. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la particolarità della vicenda, per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 604/2010 e successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti da L.P. S.r.l., li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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