Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-12-2011, n. 26251 Aiuti e benefici Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C.L., opponente L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso l’ordinanza ingiunzione del 23.1.03 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Catania, irrogante la sanzione amministrativa di Euro 33.559,00, per indebita percezione di contributi comunitari per gli anni 1997 e 1998 in relazione alla produzione di carni ovine e caprine, ricorre con due motivi contro la sentenza del Tribunale di Messina, sez. dist. di Taormina n. 20 del 4/11.2.05, reiettiva dell’opposizione. Tale decisione si basa sull’essenziale rilievo che l’accertatala parte della Guardia di Finanza, qualità dell’opponente di bracciante agricola, disoccupata per la maggior parte, come tale riconosciuta dall’I.N.P.S. ai fini della relativa indennità, era incompatibile con quella di imprenditore agricolo, comportante la necessaria assunzione a titolo permanente dei rischi e dell’organizzazione dell’allevamento, richiesta ai fini del beneficio dall’art. 29 Reg. C.E.E. 3493/90.

Il suddetto ricorso, cui ha resistito l’amministrazione con controricorso, contenente ricorso incidentale, deve essere respinto.

Il primo motivo, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione del suddetto regolamento comunitario, in quanto attribuente la qualità di produttore di carni ovine e/o caprine all’imprenditore agricolo proprietario di almeno dieci capi del bestiame in questione, va disatteso, alla luce del principio recentemente affermato da questa Corte con sentenza n. 3412/11, cui il collegio ritiene di dare continuità, secondo cui l’accertata qualità di bracciante agricolo, vale a dire di lavoratore dipendente, risulta ontologicamente incompatibile con quella di imprenditore – allevatore, integrante il requisito soggettivo essenziale per la fruizione dei benefici comunitari in questione.

Il secondo, con il quale si censura, per violazione dell’art. 2700 c.c., artt. 221 e 226 c.p.c., dell’art. 1 cit. Reg. CEE e per omessa o insufficiente motivazione, la mancata considerazione delle risultanze di un verbale AMA del 19.11.98, con il quale si sarebbe constatata la disponibilità da parte della D.C. di numerosi capi di bestiame, è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, non riportando il contenuto dell’atto citato, che il giudice di merito ha ritenuto irrilevante in considerazione della radicale insussistenza del requisito soggettivo richiesto dalla normativa comunitaria, non consentendo di verificare la sua effettiva attitudine ad attestare l’effettiva proprietà del bestiame, e non una semplice e materiale detenzione dello stesso da parte dell’opponente, che pur risultava all’epoca bracciante agricola.

Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, va dichiarato assorbito. Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio in favore della resistente amministrazione, che liquida in Euro 3.000, 00 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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