Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 18-07-2011, n. 28235 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di quella città non convalidava l’arresto di S.S. e S.I. per il reato di cui all’art. 110 c.p. e L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. d9.

Precisava che i predetti erano stati tratti in arresto perchè sorpresi ad effettuare la raccolta ed il trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi ed il mezzo da loro utilizzato per tale attività era stato sequestrato dal personale di polizia operante.

Il G.I.P., nel negare la convalida, osservava che la disposizione di legge richiamata nell’imputazione non era applicabile nella fattispecie in quanto, dalle produzioni della difesa, risultava che gli arrestati avevano formulato richiesta di autorizzazione "per il commercio di sostanze non appartenenti al settore alimentare" e che tale circostanza lasciava "presagire" che gli stessi fossero legittimamente autorizzati al commercio dei materiali sequestrati, con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266.

Il Pubblico Ministero ricorrente rilevava, nell’equiparazione della mera presentazione di una domanda ad una vera e propria autorizzazione, un evidente violazione di legge e la illogicità dell’argomentazione in base alla quale il dato inconfutabile della mancanza di autorizzazione era stato invece confutato sulla base della sola previsione del rilascio, in futuro, del titolo abilitativo.

Osservava, inoltre, che la mancanza dell’autorizzazione non consentiva neppure l’applicazione del menzionato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 452 c.p.p., comma 2, in quanto il giudice avrebbe erroneamente disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero anzichè ordinare la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato richiesto dalla difesa degli indagati.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato.

Il provvedimento impugnato evidenzia profili di contraddittorietà e manifesta illogicità laddove presuppone al liceità della condotta attribuita agli indagati sul presupposto della sola richiesta di un’autorizzazione, peraltro allo svolgimento di un’attività che non viene neppure compiutamente definita, in quanto genericamente riferita al "commercio di sostanze non appartenenti al settore alimentare".

Tale titolo abilitativo, pacificamente mai conseguito, non contiene alcun riferimento specifico ai rifiuti, mentre come tali erano chiaramente qualificabili i materiali trasportati (rottami di ferro, parti di macchine industriali, televisori, motori di elettrodomestici).

La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre in più occasioni ricordato che l’autorizzazione richiesta per l’attività di gestione di rifiuti non ammette equipollenti, presuppone la forma scritta e non è perfezionabile mediante il silenzio assenso (Sez. 3^ n. 16001, 7 aprile 2003), ha natura personale (Sez. 3^ n. 1562, 15 gennaio 2003), deve essere sempre in corso di validità, a nulla rilevando che la stessa sia in attesa di rinnovo (Sez. 3^ n. 30351, 9 giugno 2004).

Date tali premesse, è di tutta evidenza che il provvedimento impugnato si pone in evidente contrasto con la disciplina generale dei rifiuti e quella speciale di cui alla L. n. 210 del 2008.

Neppure corretto appare il riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266.

Il comma 5 della disposizione appena richiamata stabilisce infatti che "/e disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

Tale disposizione, che sostanzialmente riproduce il contenuto dell’abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 58, comma 1 quater, è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività in forma ambulante, non prevede l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione della configurabilità del reato in esame sul presupposto che essa faccia riferimento a titoli abilitativi disciplinati da altre leggi statali, in quanto la normativa generale sui rifiuti non prevede specifici istituti di abilitazione all’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante (Sez. 3^ n. 1287, 13 settembre 2005; v. anche Sez. 3^ n. 28366, 8 agosto 2006; Sez. 3^ n. 20249, 14 maggio 2009).

Si è tuttavia precisato che tale attività deve comunque essere effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l’iscrizione presso la camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi (Sez. 3^ n. 28366/06 cit.) e che il soggetto che la esercita, oltre al possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3^ n. 20249/09 cit.) L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata.

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, l’annullamento deve essere disposto, alla luce di precedenti decisioni di questa Corte, senza rinvio, considerata l’inutilità della statuizione che ne conseguirebbe, poichè la stessa avrebbe un valore meramente formale senza alcuna ricaduta di effetti giuridici, posto che la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria risulta già riconosciuto in questa sede (Sez. 1^ n. 25142, 2 luglio 2007; Sez. 6^ n. 16798, 3 maggio 2007).

Con riferimento al secondo motivo di ricorso deve, invece, convenirsi con il Procuratore Generale nel riconoscerne l’infondatezza dovendosi ritenere che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, senza disporre la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato sia insuscettibile di impugnazione e non presentando detto provvedimento, alla luce dei principi indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte (SS. UU. n. 25957, 22 giugno 2009), profili di abnormità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui ha negato la convalida dell’arresto che è stato legittimamente eseguito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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