Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 18-07-2011, n. 28234 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Messina quale giudice dell’esecuzione revocava, limitatamente alla sola contravvenzione urbanistica, l’ordine di demolizione emesso con riferimento ad un manufatto abusivo per la realizzazione del quale C.F. era stato condannato, anche per violazione della normativa antisismica, con sentenza divenuta irrevocabile in data 15 febbraio 2008.

Avverso il provvedimento il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.L. n. 269 del 2003, art. 31, comma 25, in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato valido il certificato di idoneità sismica allegato alla domanda di condono edilizio la cui produzione era espressamente prevista dalla disposizione richiamata.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato risultava solo apparentemente motivato, non avendo la Corte d’appello indicato le ragioni per le quali la produzione documentale non sarebbe rilevante ai fini del rilascio della sanatoria.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Da quanto è dato comprendere in base alle non esaustive indicazioni ricavabili dall’esame dello stesso e del provvedimento impugnato, il ricorrente ha conseguito per le opere abusivamente realizzate la sanatoria a seguito di "condono edilizio", ma la Corte territoriale ha ritenuto di dover revocare l’ordine di demolizione limitatamente alla violazione urbanistica, non attribuendo alcuna rilevanza alla produzione di un certificato di idoneità sismica.

Ciò posto, deve osservarsi che le disposizioni in tema di "condono edilizio" sono applicabili anche alla disciplina antisimica in considerazione dell’espresso il richiamo effettuato dalla alla L. n. 64 del 1974, dall’art. 38 all’art. 20, con riferimento ai reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica, cui è invece inapplicabile il meccanismo di estinzione conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria (Sez. 3^ 20275, 21 maggio 2008; Sez. 3^ n. 12907, 11 dicembre 1998; Sez. 3^ n. 228, 24 marzo 1993).

Date tali premesse, deve rilevarsi che la Corte territoriale, pur richiamando la produzione del certificato di idoneità sismica, ritenuto non rilevante, non ha compiutamente esplicitato le ragioni per le quali la sanatoria rilasciata, ritenuta valida ed efficace con riferimento alla violazione urbanistica, non lo era anche per quella inerente alla disciplina antisimica.

La lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata nel conseguente giudizio di rinvio nel quale la Corte territoriale terrà conto dei principi in precedenza richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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