Cass. pen., sez. VI 27-02-2008 (05-02-2008), n. 8757 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione – Consegna ai soli fini di consentire le formalità di comunicazione della sentenza straniera non ancora esecutiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
l. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, quale giudice di rinvio, ha disposto l’arresto di F.M., al solo fine di consentire la comunicazione della sentenza per gli adempimenti previsti dalla legislazione francese.
La sentenza 14 giugno 2007 – con la quale la Corte territoriale ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 26 settembre 2006, nei confronti di F.M. dalla competente autorità giudiziaria francese, dopo che lo stesso fu condannato dal Tribunale di Grande Istanza di Lione alla pena di due anni di reclusione per i reati di concorso in tentata truffa aggravata mediante uso di mezzi fraudolenti mezzi di pagamenti – è stata annullata con rinvio da questa Corte con la pronuncia 30 agosto 2007.
La Corte d’appello, a quanto è dato comprendere dalla motivazione della sentenza, ha ritenuto che accertamento da compiere fosse quello di verificare se la consegna fosse finalizzata a realizzare le condizioni richieste per permettere il passaggio in giudicato della sentenza ovvero la sospensione dell’esecuzione in relazione al diritto del condannato a impugnare la pronuncia di condanna ovvero ancora se il mandato di arresto fosse equiparabile a un mandato di comparizione.
Ulteriori accertamenti avrebbero dovuto riguardare le modalità dello svolgimento del giudizio contumaciale onde verificare il rispetto dei diritti di difesa.
Acquisite le informazioni richieste e accertato che la sentenza di condanna francese non era definitiva, in quanto il giudizio fu svolto in absentia, in mancanza di un difensore. Le autorità dello Stato di emissione hanno richiesto di comunicare la sentenza a F. al fine di metterlo in condizione di chiedere la rinnovazione del giudizio.
La Corte d’appello ha così emesso provvedimento di arresto, in accoglimento della richiesta di un mandato d’arresto europeo, per la comunicazione della sentenza, in quanto il Tribunale di Lione, all’esito del giudizio, ha adottato un provvedimento cautelare.
E’ stata confermata la esistenza dei gravi indizi, e la mancanza di condizioni ostative alla consegna, disposta a condizione L. n. 69 del 2005, ex art. 19, lett. c), che la persona sia restituita allo Stato italiano una volta compiuta la formalità di comunicazione della sentenza.
2. Ricorre F.M. e deduce:
– Violazione di legge in relazione all’art. 13 Cost., e alla L. n. 69 del 2005, artt. 17 e 21, nonchè dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 628 c.p.p., comma 3, in quanto la Corte d’appello ha emesso un provvedimento di arresto non previsto dalla legge e in base a una motivazione errata. Per il ricorrente il provvedimento è abnorme, non potendo essere adottato un mandato d’arresto europeo da parte della Corte d’appello che avrebbe potuto solo pronunciarsi sulla esistenza delle condizioni per la consegna richiesta a un Stato estero. La decisione impugnata è illegittima, in quanto F. M. fu sottoposto a custodia cautelare L. n. 49 del 2005, ex art. 9, e poi rimesso in libertà il 23 maggio 2007, in ragione del decorso del termine massimo di sessanta giorni. Per tal motivo, la sentenza 14 giugno 2007, poi annullata dalla Corte di cassazione, ha disposto la consegna di F.M. in stato di libertà. Il provvedimento restrittivo non avrebbe potuto essere nuovamente emesso nei confronti di Riconnetti in mancanza di una norma che espressamente lo preveda;
– Violazione di legge in relazione all’art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 628 c.p.p., comma 3, e per difetto di motivazione. Avrebbe dovuto esservi il rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo a norma della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, art. 2, comma 1, lett. b), art. 18, lett. t). Le informazioni trasmesse hanno consenti di accertare che la sentenza del Tribunale di Lione e oggetto del mandato d’arresto non è definitiva. Il provvedimento restrittivo è stato emesso in violazione di quanto affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia di annullamento, secondo cui era necessario verificare se la sentenza posta a fondamento del mandato d’arresto fosse definitiva o meno, escludendo che si fosse in presenza di un provvedimento cautelare o per finalità d’indagine. La decisione impugnata ha violato i limiti posti dalla decisione di rinvio. La sentenza del Tribunale di Lione non avrebbe potuto essere equiparata a un provvedimento cautelare e non vi era alcun potere di verifica della sussistenza dei gravi indizi. L’esistenza di tale provvedimento non risulta dagli atti. La sentenza del Tribunale di Lione non contiene riferimento alcuno a misure limitative della libertà personale nei confronti di F.M.. Non vi motivazione riferita all’arresto anche perchè F. fu già sottoposta a custodia cautelare e in data 29 dicembre 2003 è stato poi scarcerato dalle autorità francesi. Un provvedimento restrittivo non avrebbe potuto essere emesso dalla Corte d’appello soltanto in base a indizi di colpevolezza senza alcuna verifica dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga. In mancanza di una richiesta cautelare da parte del Tribunale di Lione, la Corte avrebbe dovuto rifiutare la consegna. La indicazioni circa la sussistenza delle condizioni previste dalla L. n. 69 del 2005, sono generiche e assertive e non giustificano la decisione adottata dalla Corte d’appello;
– Inosservanza e erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo a norma della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, art. 2, comma 1 lett. b). Le informazioni trasmesse escludono che vi sia stata un provvedimento cautelare da parte delle autorità francesi.
La richiesta tende alla notifica della sentenza e all’esecuzione del mandato d’arresto, con la precisazione che il mandato d’arresto è stato emesso per rintracciare F.M., notificargli la sentenza, ricevere la sua eventuale opposizione e processarlo nuovamente. Si tratta di finalità non prevista dalla L. n. 69 del 2005, come stabilito dall’arti che richiede solo un provvedimento cautelare ovvero una sentenza irrevocabile. In base alla decisione quadro e alle norme della L. n. 69 del 2005, la consegna può essere richiesta e concessa nel caso di persona ricercata per l’esercizio dell’azione penale o per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.
Nella caso concreto l’azione penale è stata esercitata e la notifica della sentenza di condanna non può essere funzionale all’esercizio dell’azione penale. Vi sono, pertanto, le condizioni per rifiutare la consegna di F. e annullare la decisione della Corte d’appello. E’ mancato ogni accertamento circa il rispetto del diritto di difesa nel giudizio svolto in absentia e in mancanza di un difensore, nonostante fosse stato espressamente richiesto dalla pronuncia di annullamento e peraltro imposto della L. n. 69 del 2005, artt. 1 e 2. Erronea è pertanto l’affermazione secondo cui la verifica della violazione del diritto di difesa riguardi solo le sentenze definitive, circostanza non affermata dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento. Ciò che emerge dalle informazioni trasmesse è che F. è stato giudicato in violazione del diritto di difesa e che all’esito di tale giudizio è stato emesso il mandato d’arresto europeo. Si rileva che non risultano dagli atti certezze che F. proporre opposizione alla sentenza e non si accertato quali sarebbero le conseguenze di una mancata opposizione. Inoltre, non vi è stata verifica alcuna sulle modalità di svolgimento del giudizio conseguente a una eventuale opposizione e se, in tal caso, saranno rispettati i diritti di difesa in conclusione. Per il ricorrente non sussistono per la consegna di F..
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è nullo per contrasto della motivazione con il dispositivo; dispositivo, peraltro, diverso dalla tipologia giuridica stabilita che non può essere che quella di disporre o meno la consegna allo Stato richiedente.
La pronuncia 30 agosto 2007 di annullamento della sentenza 19 luglio 2007 con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Brescia, nel suo percorso argomentativo, ha richiesto di rinnovare la verifica circa la sussistenza delle condizioni per disporre la consegna di F.M., cittadino italiano, all’autorità giudiziaria francese. I limiti del nuovo giudizio rimesso alla Corte d’appello erano quelli di verificare la natura del provvedimento restrittivo – "cautelare" ovvero "esecutivo di una sentenza definitiva" – in base al quale poi fu emesso il mandato d’arresto europeo il 26 settembre 2006, nei confronti di F.M. dalla competente autorità giudiziaria francese, dopo che lo stesso fu condannato dal Tribunale di Grande Istanza di Lione alla pena di due anni di reclusione per i reati di concorso in tentata truffa aggravata mediante uso di mezzi fraudolenti mezzi di pagamenti.
Una volta effettuata tale verifica, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla consegna con dispositivo conforme all’esito del giudizio svolto.
Nel caso in cui la Corte territoriale avesse ritenuto – come appare dal contenuto della motivazione – di escludere condizioni ostative alla consegna e accertato che la consegna fu richiesta in base a un titolo non ancora esecutivo, avrebbe dovuto disporre la consegna e apporre la condizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c). Ciò espressamente stabilire – come già peraltro statuito con la sentenza 19 luglio 2007 – F.M., una volta esaurito il giudizio di opposizione alla decisione pronunciata dal Tribunale di Lione e passata in giudicato la condanna, doveva essere "rinviato" Italia per scontare pena, eventualmente, inflitta all’esito del nuovo giudizio celebrato in sua presenza. Gli accertamenti svolti avessero portato a concludere per l’esistenza di una condanna divenuta esecutiva per mancanza di opposizione, l’esito del giudizio non avrebbe potuto essere la consegna allo Stato di emissione, bensì quello di trattenere in Italia F. e, previo riconoscimento della sentenza straniera, disporre l’esecuzione della pena inflitta dal Tribunale di Lione.
L’irrevocabilità della sentenza, infatti, comporterebbe una consegna inutile di F.M., in quanto la pena inflitta L. n. 69 del 2005, ex art. 18, lett. r), deve essere eseguita nel territorio dello Stato, come già stabilito dalla stessa Corte d’appello.
Il provvedimento impugnato è però atipico e non avrebbe potuto avere alcun effetto giuridico nè essere sostituito da questa Corte con una pronuncia diversa rispetto a quella adottata dal giudice chiamato a decidere sulla legittimità e eseguibilità del mandato d’arresto europeo emesso il 26 settembre 2006 dalla autorità giudiziaria francese.
Per queste ragioni si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Si impone però anche la trasmissione degli atti alla competente Corte d’appello di Brescia affinchè valuti la sussistenza delle condizioni per dar corso, tenuto conto che la richiesta ministeriale non ha avuto esito definitivo, a una procedura ex novo della richiesta di consegna avanzata dalla competente autorità francese.
2. Al riguardo, occorre precisare che questa Corte ha chiarito che la richiesta di consegna proveniente dalle autorità francesi, fondata su una sentenza di condanna emessa in absentia, contro la quale il condannato ha avanzato opposizione, deve essere considerata come domanda "processuale", in quanto diretta ad ottenere la celebrazione di un nuovo giudizio di merito.
Pertanto, nel caso in cui la richiesta riguardi un cittadino italiano, viene in applicazione – della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c) – e non l’art. 18 lett. r), (Sez. 6^, 30 gennaio 2008, dep. 4 febbraio 2008, n. 5400). Con la stessa decisione, si è affermato che è conforme ai principi sul giusto processo richiamati dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 2, comma 1, il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi sulla base di una sentenza pronunciata in contumace, senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, poichè l’ordinamento francese garantisce al condannato la possibilità di chieder, mediante opposizione, un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.
Qualora la sentenza sia passata in giudicato, questa Corte ha altresì affermato che ai fini della valutazione in ordine alla domanda di consegna del cittadino italiano ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), deve essere esaminata la richiesta di esecuzione della pena in territorio italiano, eventualmente formulata dal cittadino.
In particolare, la Corte ha osservato che sia nell’ipotesi di mandato d’arresto europeo emesso per finalità processuali, sia in quella di mandato d’arresto emesso per finalità esecutive, l’esecuzione della pena in Italia, anzichè nello Stato membro di emissione, è influenzata dalle indicazioni provenienti dallo stesso soggetto interessato: se, da un lato, non vi sono ragioni di ordine pubblico interno per ritenere che nel contesto dell’U.E. la pena inflitta dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro debba essere inderogabilmente eseguita in Italia, ove il cittadino condannato non lo richieda, dall’altro è evidente che egli potrebbe avere residenza, interessi, affetti, ecc, nell’ambito territoriale dello Stato di emissione., dovendosi pertanto ragionevolmente tener conto, in tal caso, delle opzioni esplicitate ai fini dell’individuazione del luogo di esecuzione della pena. (Sez. 6^, 30 gennaio 2008, dep. 4 febbraio 2008, n. 46845).
In tal caso, allorchè il cittadini presenti richiesta di esecuzione della pena in Italia, ai fini della valutazione spettante alla Corte d’appello in ordine alla domanda di consegna del cittadino italiano L. n. 69 del 2005, ex art. 18, comma 1, lett. r), l’esecuzione della sentenza estera riceve una regolamentazione peculiare nel senso che la stessa non deve essere formalmente riconosciuta , discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna, di conformazione alla decisione quadro. Ciò comporta che, ai fini della formazione di un valido titolo esecutivo, la Corte d’appello deve non solo tenere conto della opzione esercitata dall’interessato circa il luogo di esecuzione della pena, ma anche ricorrere in via analogica all’applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 735 c.p.p., in conformità alle regole di diritto interno richiamate dalla disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), legge citata.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Brescia per avvio di nuovo procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Brescia per l’ulteriore corso.

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