T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 616 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che prima di intraprendere il giudizio, il creditore deve attendere 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31121996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 2821997, n. 30 secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Considerato che l’odierno ricorso possiede i requisiti di legge ed è pertanto meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune di Terracina non ha provveduto al pagamento del proprio debito;

Ritenuto, infine, che la domanda di risarcimento danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato debba essere accolta;

Si ordina che il comune di Terracina provveda alla liquidazione di quanto spettante alla ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente; in caso di violazione di tale termine il comune di Terracina è condannato al pagamento alla ricorrente, ex articolo 114, comma 4, let. c), cod. proc. amm. dell’ulteriore somma di euro 200 (duecento);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 407/11, lo accoglie e per l’effetto così dispone:

a) assegna al comune di Terracina, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe; spirato inutilmente tale termine, il comune di Terracina è condannato al pagamento alla ricorrente dell’ulteriore somma di euro duecento;

b) dispone che, in caso di violazione del termine di ottemperanza, all’esecuzione, ivi compresa la condanna di cui al precedente punto a), provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi Euro 300,00 (trecento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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