Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-12-2011, n. 26246 Agricoltura e alimenti in genere Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Amministrazione in epigrafe ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza in data 23.5.05 del Giudice di Pace di Trinitapoli,con la quale è stata accolta l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposta dalla società Vini Candida s.r.l. avverso l’ordinanza – ingiunzione del 4.10.02, irrogante una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 3, 11, 12, 13 e 15 Reg. CEE 2238/93 e L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 8, per la ravvisata fondatezza, tra gli altri e segnatamente, del motivo deducente la tardività del provvedimento, rispetto alla contestazione, ai sensi della citata L. del 1981, art. 14. Resiste l’intimata con controricorso.

Questa Corte deve preliminarmente dichiarare,di ufficio (attenendo il rilievo ad un indefettibile adempimento prescritto ai fini del corretto radicamento del rapporto processuale), l’improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

A corredo del ricorso è stata,infatti,prodotta una copia non autentica, come richiesto dalla citata disposizione, della sentenza impugnata, bensì una fotocopia recante una dichiarazione di conformità apposta sull’ultima pagina da un funzionario del ministero ricorrente,a tanto non abilitato, anzichè dalla cancelleria del giudice a quo,unico organo competente all’attestazione in questione (tra le altre v. Cass. n. 10008/11, 1914/09, 13566/01), da rilasciarsi sulla scorta degli atti dell’ufficio presso il quale il provvedimento è stato emesso.

Tenuto conto che il giudizio si è risolto sulla base di un rilievo di ufficiosi ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile ed interamente compensate le spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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